Opposizione ad intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione aventi ad oggetto crediti previdenziali.

Quando l’opposizione ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell’ente impositore e non nell’agenzia di riscossione.

In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – riscossione relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto l’accertamento insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell’ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell’ente di riscossione.

La legittimazione passiva dell’ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell’ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l’opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 782/23, pubblicata in data 26 maggio 2023 che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022).

Quando l’opposizione ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell’ente impositore e non nell’agenzia di riscossione.

Il caso concreto

Lo Studio ha difeso davanti al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, un cliente al quale è stata notificata un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione fondata su un credito previdenziale portato in una cartella di pagamento notificata nel 2003.

Lo Studio ha proposto un’opposizione avverso l’intimazione di pagamento al fine di far accertare l’intervenuta prescrizione del credito previdenziale portato nella cartella di pagamento, con conseguente annullamento di quest’ultima.

L’INPS, controparte nel giudizio di opposizione in qualità di ente impositore della pretesa creditoria, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente firmatario dell’intimazione di pagamento che ha generato l’opposizione, richiedendo in ogni caso l’integrazione del contraddittorio con l’evocazione in giudizio anche dell’ente di riscossione.

La decisione del Tribunale di Cagliari

Il Giudice, sull’eccezione preliminare di controparte di difetto di legittimazione passiva e richiesta di integrazione del contraddittorio, alla luce del principio enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell’ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l’inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Sulla base di tale presupposto il Giudice ha considerato regolarmente costituito il contraddittorio con la chiamata in causa del solo ente impositore Inps e, accertata la maturazione della prescrizione quinquennale del credito azionato, ha dichiarato l’estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento della cartella di pagamento oggetto di opposizione.

Con riferimento alla determinazione del termine prescrizionale il Giudice, in accoglimento dei rilievi mossi nell’interesse del nostro assistito, ha stabilito che il termine applicabile è quello ordinario quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, non trovando applicazione l’ampliamento al termine decennale di cui all’art. 2953 c.c., il quale estende a dieci anni i termini di prescrizione inferiori a quello ordinario decennale quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato, non essendo assimilabile ad un accertamento giudiziale la mancata opposizione ad una cartella di pagamento nel termine di legge.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.