Lo Studio ha prestato la propria assistenza giudiziale per difendere un cliente davanti al Tribunale di Cagliari al quale è stata notificata da parte del concessionario di un Comune, una ingiunzione fiscale di pagamento avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la fornitura dell’acqua per complessivi €25.890,38.
Lo Studio ha proposto opposizione citando in giudizio quale legittimo contraddittore esclusivamente il Comune e non il suo concessionario autorizzato alla riscossione, in qualità di titolare del credito azionato, al fine di far accertare l’intervenuta prescrizione del credito portato nella nell’ingiunzione fiscale di pagamento, con conseguente annullamento di quest’ultima.
Il Tribunale di Cagliari, con la Sentenza n. 351/23 pubblicata in data 31.5.2023, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune di pretendere il pagamento dei consumi idrici.
Nel caso seguito dallo studio la prescrizione è di cinque anni perché la pretesa del Comune riguardava crediti anteriori all’1 gennaio 2020.
A decorrere dall’1 gennaio 2020 invece, il diritto delle amministrazioni comunali a riscuotere crediti per consumi idrici si prescrive in soli due anni in applicazione delle misure introdotte dalla legge 160/2019, la Legge di bilancio dell’anno 2020.
Nel giudizio di opposizione la controparte deve essere individuata nell’Amministrazione Comunale e non nel concessionario della riscossione.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 351/23 pubblicata in data 31.5.2023, ha anche ribadito incidentalmente l’orientamento giurisprudenziale per il quale, avverso ingiunzioni fiscali di pagamento, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto la contestazione della pretesa creditoria, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell’ente impositore, nel caso concreto il Comune e non invece nell’incaricato della riscossione.
Detto orientamento che estende alle ordinanze fiscali di pagamento l’ambito applicativo di un orientamento giurisprudenziale di legittimità (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022) ormai consolidato, fa riferimento alle opposizioni alla riscossione del credito contributivo e alla riscossione in materia tributaria.
Questo principio era già stato evidenziato in una recente sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in una causa di opposizione patrocinata dallo studio, avverso una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per crediti contributivi.
Pertanto in materia di opposizioni avverso ingiunzioni fiscali di pagamento, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto la contestazione della pretesa creditoria azionata nell’ingiunzione di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell’ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nel concessionario autorizzato alla riscossione.
La legittimazione passiva dell’ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell’ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l’opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.
Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.