Il Tribunale di Cagliari: Sentenza n. 689/2023
Il Tribunale di Cagliari, con la Sentenza n. 689/2023,riassume i criteri necessari per distinguere il lavoro autonomo dalla subordinazione.
La Sentenza in commento è stata emessa all’esito di un procedimento nell’ambito del quale lo Studio Legale Dedoni difendeva la società convenuta dalle rivendicazioni avanzate dalla ricorrente, la quale riteneva che, a fronte di un formale rapporto di collaborazione professionale avente ad oggetto l’attività di perito agrario, aveva in realtà disimpegnato attività lavorativa di tipo subordinato.
Quando il lavoro autonomo simula una subordinazione
Il Tribunale richiama in maniera chiara e concisa i criteri che il Giudice è chiamato a seguire per distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo.
In particolare e in prima battuta premette che ogni attività lavorativa può essere disimpegnata sia nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo che nell’ambito di un lavoro subordinato, risultando dunque elemento irrilevante la tipologia della mansione disimpegnata, che può essere sia caratterizzata da alto contenuto intellettuale o professionale sia dall’esecuzione di attività prettamente esecutive e finanche ripetitive.
Ciò che conta, dunque, come ribadisce il Tribunale, “è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse”.
Il principio enunciato infatti sta a significare che può essere lavoratore subordinato ad esempio, anche il soggetto che, per la particolarità delle mansioni disimpegnate, non necessità dell’esercizio capillare del potere direttivo da parte del datore di lavoro circa l’espletamento delle mansioni. Si tratta cioè di quelle mansioni ad alto contenuto tecnico professionale che non necessitano dell’intervento del datore di lavoro circa le modalità di esecuzione delle stesse.
In questi casi, il potere di eterodirezione si esplica piuttosto nel potere del datore di lavoro di organizzare in maniera specifica e unilaterale l’attività del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale, decidendo tempi, modalità e luoghi secondo i quali l’attività lavorativa deve essere disimpegnata.
La prova della subordinazione: cosa deve essere provato e a chi spetta provarlo
L’accertamento di tale modalità di estrinsecazione del potere direttivo, soprattutto nelle ipotesi in cui vi sia un’autonomia intrinseca nelle prestazioni lavorative, come nel caso oggetto di scrutinio del Tribunale, risulta più complicato ed allora sono stati individuati dei criteri sussidiari definiti indici di subordinazione che possono essere valutati allo scopo di provare o meno la subordinazione.
Il Tribunale di Cagliari ha così ricordato che “assumono normalmente natura sussidiaria e non decisiva altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, la qualificazione del rapporto offerta concordemente dalle parti sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi, la costituzione di una posizione assicurativa e/o previdenziale quale lavoratore subordinato. Quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiare struttura organizzativa del datore del lavoro o della tipologia dell’attività richiesta, occorre fare completo riferimento ai criteri sintomatici e sussidiari sopra menzionati, che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione, assumendo il giudizio relativo alla qualificazione del rapporto carattere sintetico in relazione all’insieme degli indici significativi e alle specificità del caso concreto”.
L’onere della prova circa i suddetti indici sintomatici e, più in generale, dell’esercizio di un potere eterodirettivo in capo al datore di lavoro spetta al lavoratore, in ragione dell’applicazione del criterio di cui all’art. 2697 c.c., che pone a carico di chi esercita un diritto offrire la prova dell’esistenza dello stesso e della sua titolarità.
Il rapporto di collaborazione professionale secondo il Tribunale di Cagliari
Il Tribunale inoltre, a conclusione del proprio iter argomentativo che aveva portato a rigettare la domanda della ricorrente, accogliendo le tesi difensive sostenute dallo Studio Legale Dedoni, precisa che nei rapporti di collaborazione professionale, “spetta al committente il compito di organizzare il lavoro dei collaboratori nonché controllare le modalità di esecuzione degli incarichi affidati”
L’affermazione appare coerente con quanto sopra ricordato perché il committente non stabilisce le modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, che rimangono in capo all’autonomia del collaboratore, quanto piuttosto verificare che le stesse siano eseguite in maniera tale da garantire il raggiungimento del risultato prefissato dal committente.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerente la gestione dei rapporti di lavoro e, in particolare, le problematiche, come quella analizzata nella Sentenza qui commentata, in ordine ai casi in cui si discuta di sussistenza della subordinazione, sia con riferimento alla posizione del lavoratore che del datore di lavoro che riceva una richiesta di questo tipo.
L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.