Banca FarmaFactoring S.p.a.: Onere della prova in capo alla cessionaria del credito.

Non basta la sola produzione del contratto di cessione del credito e delle fatture commerciali per provare l’esistenza del credito in favore degli Istituti bancari operanti nel settore della gestione e smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Nuoro con la recente Sentenza n.624/2023, pubblicata in data 12 novembre 2023, che ha rigettato le domande formulate dalla Banca FarmaFactoring S.p.a. in quanto la documentazione prodotta non era in grado di dimostrare l’entità dei consumi a cui si riferivano le fatture in contestazione.

Onere della prova in capo alla cessionaria del credito

Il caso concreto.

Una amministrazione comunale è stata convenuta in giudizio dalla Banca FarmaFactoring Spa, ora BFF Bank S.p.a., per ottenere il pagamento della somma di € 77.480,63 per sorte capitale, oltre agli interessi commerciali e penali di cui al D.lgs.231/02 e spese legali.

La Banca FarmaFactoring S.p.a. ha dedotto di essere creditrice nei confronti del Comune in qualità di cessionaria per fatture emesse da Edison Energia S.p.a., Enel Energia S.p.a. e Enel Servizio Elettrico S.p.a., oltre agli interessi commerciali e alla penale di € 40,00 di cui all’art.6 del D.Lgs.231/02, per ogni fattura oggetto di cessione.

Lo Studio nell’interesse dell’Amministrazione Comunale si è costituito ed ha eccepito nel merito l’inesistenza delle partite di credito, ha contestato i consumi registrati nelle singole fatture, gli importi fatturati e l’ammontare delle somme indicate, eccependo inoltre l’avvenuto pagamento di parte delle fatture oggetto di cessione direttamente in favore dei gestori dei servizi di energia elettrica.

Onere della prova in capo alla cessionaria del credito

La decisione del Tribunale di Nuoro.

Nel merito della causa, il Tribunale di Nuoro, in ordine ai pagamenti effettuati nei confronti dei gestori dei servizi di energia elettrica, ancorché successivi alla cessione del credito, ha provveduto alla loro contabilizzazione.

Durante il processo infatti è stato provato e non contestato da banca FarmaFactoring S.p.a. che il gestore dell’energia elettrica ha provveduto al rimborso delle somme corrisposte dal Comune direttamente in favore della società cessionaria.

Quest’ultima, pertanto, non poteva più far valere alcuna domanda in ordine alle somme capitali ma solo la richiesta di pagamento degli interessi medio tempore maturati.

In riferimento invece all’eccezione di inesistenza del credito, il Tribunale di Nuoro ha aderito all’orientamento della giurisprudenza per cui “La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’apposto” (Cass. N.5915/2011, N.5071/2009), con la conseguenza che il cessionario non ha assolto all’onere della prova ex art.2697 c.c. con la sola produzione delle fatture, trattandosi di atti a contenuto partecipativo e di provenienza unilaterale del soggetto emittente.

Il Tribunale di Nuoro precisa infatti che la società FarmaFactoring S.p.a. non ha allegato alcuna istanza istruttoria né alcuna documentazione idonea a dimostrare l’entità dei consumi a cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione, per cui la domanda relativa al pagamento delle fatture cedute non è stata accolta, così come non sono state accolte le domande di pagamento degli interessi commerciali e delle penali ex D.Lgs.231/02.

All’esito del giudizio di merito, pertanto, è stato riconosciuto in favore della Banca FarmaFactoring S.p.a. importi capitali residui e gli interessi legali derivanti dal ritardato pagamento delle fatture, per somme del tutto esigue rispetto a quanto inizialmente richiesto, tanto che il Giudice ha ritenuto di dover compensare le spese del giudizio.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.