La Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte dei Conti, con la Sentenza n. 102/2023 si è pronunciata su un caso molto particolare in tema di soggetti ammessi al godimento della pensione di reversibilità.
Il caso di specie riguardava una minore che viveva stabilmente con la nonna, ex dipendente pubblico percettrice di pensione di vecchiaia, pur in presenza dei genitori che, però, in ragione della scarsissima capacità reddituale, non potevano mantenere la figlia. Al decesso della nonna, veniva proposta domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità ma l’INPS rigettava l’istanza ritenendo che l’astratta capacità lavorativa dei genitori ostasse al riconoscimento della prestazione pensionistica invocata.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso dal genitore della minore, con il patrocinio dello Studio Legale Dedoni.
La pensione di reversibilità
Caratteri generali e finalità
La pensione di reversibilità è un istituto previdenziale avente natura assistenziale e alimentare, cioè avente la finalità precipua di consentire il sostentamento del soggetto titolare del diritto il quale, da solo, in ragione di particolari condizioni fisiche o economiche non può procurarsi autonomamente le risorse necessarie a garantire la propria sopravvivenza.
Si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 38 DPR n. 818/1957 che consente, alla morte del soggetto titolare di pensione di vecchiaia, di trasferire il diritto alla percezione della pensione maturata dal defunto in favore di determinati soggetti appartenenti al nucleo familiare più stretto e ciò allo scopo di garantire la destinazione delle risorse economiche al sostentamento della famiglia anche successivamente alla morte del titolare di pensione.
La norma in esame, nella formulazione originaria, prevedeva che a godere di tale pensione fossero soltanto il coniuge e, in assenza di coniuge, il figlio superstite, purché fosse garantita da un lato che il percettore, al momento del decesso del titolare di pensione, fosse totalmente a carico del defunto e che non fosse autosufficiente economicamente.
Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2022, detta disciplina è stata estesa anche ai nipoti, purché fossero garantiti i requisiti dell’essere a totale carico del defunto e della non autosufficienza economica
L’INPS ha sempre inteso tali requisiti nel senso della convivenza dell’avente causa con il defunto e della totale non autosufficienza economica, ovvero che anche la maturazione di un reddito anche se insufficiente a garantire un effettivo sostentamento, determinava il rigetto della domanda di reversibilità.
Con specifico riferimento ai nipoti, l’INPS interpretava la norma nel senso che, se i genitori del nipote, al momento della domanda, sono in vita e possono potenzialmente reperire un’occupazione lavorativa, non spetta la reversibilità.
Occorre avere riguardo all’effettiva capacità di sostentamento del soggetto richiedente
La Corte dei Conti della Sardegna pone un principio innovativo
Lo Studio Legale Dedoni aveva contestato l’interpretazione seguita dall’INPS, affermando che, partendo dal dato normativo e dall’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, l’art. 38 DPR 818/1957 non fa riferimento all’assenza di redditi del soggetto richiedente ma, piuttosto, alla non autosufficienza economica.
Pertanto, l’interpretazione dell’INPS appariva assolutamente restrittiva perché di fatto sconfessava la ratio della norma in commento che era quello di garantire “il perdurare del vincolo di solidarietà familiare proiettando la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (Corte Cost. n. 174/2016);
In particolare, si è portata all’attenzione della Corte dei Conti, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di riconoscimento di pensione di reversibilità al figlio superstite inabile al lavoro ma titolare di redditi inidonei a garantire il proprio sostentamento. Si è sostenuto che la vicenda di cui si discuteva non era dissimile dal caso considerato dalla Giurisprudenza citata. Ed infatti, ci si trovava di fronte a due soggetti inabili al lavoro, il figlio maggiore per via di un’invalidità, la nipote minore in quanto minorenne infraquattordicenne. Ed in entrambi i casi i redditi a cui i due soggetti potevano accedere erano pacificamente inidonei al sostentamento. Anzi, nel caso della minore, la situazione era ancora più drammatica perché con il medesimo reddito doveva essere garantita anche la sopravvivenza della di lei madre.
La Corte dei conti ha totalmente accolto il ricorso e l’interpretazione offerta dallo Studio Legale Dedoni e, in particolare, ha affermato che “questo giudice ritiene che non si possa seguire l’interpretazione letterale di una circolare, ma che occorra fare riferimento al sistema nel suo complesso ed esaminare cosa si intende per impossibilità di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgano alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito..Nel caso di discussione manca una previsione legislativa, considerato che i limiti di cui si discute sono stati introdotti dall’INPS in una circolare operativa e, comunque, siffatto giudice ritiene preminente l’impossibilità di provvedere al mantenimento, mentre il mancato svolgimento di attività lavorativa o di altra fonte di reddito costituiscono solo indici presuntivi. Nella fattispecie in esame tale impossibilità è provata per tabulas dagli importi dei redditi documentati, inferiori al parametro sopraindicato e sicuramente non sufficienti per garantire il mantenimento della minore che, come ricordato dalla Corte Costituzione nella sentenza sopra richiamata, comprende gli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione”.
Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per analizzare ogni problematica inerente il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità e, più in generale, dell’accesso alle diverse forme pensionistica e ad altre fonti di sostegno al reddito.
L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.