In materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., oggetto del procedimento è esclusivamente l’accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento del beneficio assistenziale richiesto, senza alcuna indagine sulla sussistenza dei requisiti socio-economici.
Il Tribunale di Oristano, in un recente decreto di omologazione (decreto di omologa del 9.11.2023) del requisito sanitario accertato nell’ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, ha pronunciato tale principio che si inserisce nel solco giurisprudenziale tracciato dalla Corte di legittimità (si veda tra le altre Cass. Civ., n. 2025 del 19.1.2020).
Il principio indicato ha anche un ulteriore risvolto, ovvero che il decreto ex art. 445 bis c.p.c., che omologa il requisito sanitario accertato nel procedimento, non può contenere una sentenza di condanna dell’Ente previdenziale all’erogazione del beneficio richiesto.
Invalidità civile e riconoscimento dell’assegno: il giudice deve limitarsi all’accertamento del requisito sanitario e non può pronunciarsi sulla sussistenza del requisito socio-economico.
Il caso concreto
Lo Studio ha prestato la propria assistenza in favore di una cliente davanti al Tribunale di Oristano in un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare il suo grado di invalidità per poter accedere ad un beneficio economico a carico dell’INPS.
In sede amministrativa, infatti, la Commissione medica dell’INPS aveva quantificato il grado di invalidità della cliente in misura tale da non consentirle di accedere al beneficio economico richiesto.
In giudizio si è costituito l’INPS il quale ha eccepito, in via preliminare, la mancanza il capo alla cliente del requisito socio-economico per poter accedere al beneficio economico richiesto e, nel merito, l’insussistenza del grado di invalidità richiesto.
La decisione del Tribunale di Oristano
All’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Giudice è stato accertato in capo alla cliente un grado di in validità corrispondente a quello richiesto con il ricorso introduttivo e il Giudice, pertanto, ha omologato l’accertamento del requisito sanitario come emerso in sede di consulenza tecnica d’ufficio.
Il Giudice, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, in forza del quale la pronuncia nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. è per legge destinata a riguardare solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale/assistenziale, ha rigettato l’eccezione dell’INPS avente ad oggetto la pretesa carenza del requisito socio-economico in capo alla ricorrente.
Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e assistenza in materia di riconoscimento dei benefici previdenziali/assistenziali.
L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.