Assegno sociale erogato in assenza dei requisiti reddituali: L’INPS non può pretendere la restituzione prima del provvedimento accertativo.

Con la Sentenza. n. 13917/2021 la Corte è stata chiamata ad affrontare la questione della possibilità di richiedere la restituzione dell’assegno sociale erogato in assenza dei requisiti reddituali richiesti dalla legge.

La Cassazione, ribaltando quanto disposto dalla sentenza impugnata, accoglie le motivazioni dell’INPS disponendo la restituzione dei ratei indebitamente percepiti.

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale o previdenziale? 

Per giungere a tale decisione la Corte, preliminarmente, si interroga sulla natura assistenziale o previdenziale dell’assegno sociale.

La differenza non è di poco conto: risolverla determina la disciplina applicabile in materia di indebita percezione della prestazione.

Se si propende per la natura previdenziale, infatti, la disciplina applicabile è la medesima prevista per le pensioni di anzianità e vecchiaia, che non consente la ripetibilità di quanto erogato. Nel caso invece si propenda per la natura assistenziale, la disciplina di riferimento è quella generale stabilita dall’art. 2033 c.c., dell’indebito oggettivo che consente la ripetibilità di quanto erogato.

Nel primo caso l’INPS non avrebbe diritto ad ottenere la restituzione dell’assegno percepito, nel secondo caso, invece, sarebbe diritto dell’ente previdenziale ottenere la restituzione di quanto erogato in mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

Al riguardo, la Cassazione sostiene che l’assegno sociale abbia natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dall’art. 38 della Costituzione, ovvero garantire il mantenimento e l’assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

Quale disciplina si applica alle prestazioni assistenziali?

Decretando la natura assistenziale dell’assegno sociale, la Corte legittima la ripetizione di quanto indebitamente erogato, ma ad alcune condizioni.

La Corte menziona, da una parte, la consolidata giurisprudenza secondo la quale  la disciplina in materia di indebita erogazione dei rapporti previdenziali pensionistici, avendo un carattere eccezionale, non può essere applicata né alle altre prestazioni pensionistiche né a quelle assistenziali.

Dall’altra parte, la Corte richiama anche la giurisprudenza che, regolando i confini dell’art. 2033 c.c. alla luce della garanzia prevista dall’art. 38 della Costituzione, sottrae la materia previdenziale ed assistenziale alla disciplina del codice civile.

Da quando l’INPS può richiedere la ripetizione della prestazioni assistenziali già erogate?

La Corte precisa che la giurisprudenza in materia distingue caso per caso. La disciplina prevista dall’art. 2033 c.c., infatti, va di volta in volta integrata con le specifiche disposizioni previste per ciascuna ipotesi.

Nel caso dell’assegno sociale, la regola è quella della piena ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.

Pertanto la ripetibilità è esclusa per tutte le prestazioni erogate precedentemente al provvedimento accertativo,  salvo non si riseca a dimostrare il dolo del percettore, elemento di per se capace di far venir meno il principio dell’affidamento.

In sostanza, l’INPS non potrà pretendere la restituzione di tutte le mensilità antecedenti il provvedimento che accerta la cessazione dei requisiti reddituali richiesti, salvo non riesca a dimostrare che il beneficiario dell’assegno aveva raggiunto la piena consapevolezza della indebita percezione per non essere più in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per la consulenza legale riguardo ai casi concreti.

Avv. Jonatan Vacca

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.