Indennità una tantum lavoratori dello spettacolo: escluso il requisito della prevalenza del reddito

Con Avviso una tantum Legge 302020 Art 5 comma 1 lettera b – Art. 12 ter, veniva approvato dalla Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, l’avviso pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum ai lavoratori dello spettacolo quali “lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio di mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, discoteche, discopub, in attuazione dell’art. 12 ter Legge regionale n. 22/2020, come introdotto dall’art. 5, c. 1 lett. b) della Legge regionale n. 30/2020.

Indennità una tantum lavoratori dello spettacolo: i requisiti per il bonus

Si tratta di una delle misure di sostegno al reddito per le categorie di lavoratori diversi da quelle dei
dipendenti introdotte dalla Regione Sardegna per far fronte alla perdita di reddito derivante dalla riduzione
o sospensione delle attività in ragione della situazione emergenziale derivante dalla pandemia da COVID 19.
Come noto, tra i requisiti di ammissione per l’accesso alla misura era richiesto lo svolgimento delle attività
rientranti nel settore dello spettacolo, purchè non soggetti al vincolo della subordinazione. Erano dunque
ammessi i lavoratori autonomi, a prescindere dal possesso della partita IVA o che avessero il requisito della
professionalità.
Nelle more della valutazione della spettanza del beneficio, gli uffici della Regione hanno interpretato i
requisiti del bando nel senso che l’attività lavorativa esercitata nel settore di riferimento doveva essere
“prevalente” rispetto alle altre, precisando che detto requisito doveva intendersi in relazione al reddito
prodotto nelle diverse attività.
In ragione di tale circostanza, venivano così esclusi tutti coloro i quali, unitamente all’attività svolta nel
settore dello spettacolo in forma autonoma, svolgessero altre attività, sia esse subordinate o di altra
natura, che non avevano il requisito della prevalenza.

Indennità una tantum lavoratori dello spettacolo: il caso seguito dallo Studio Legale Dedoni

Su incarico di uno dei partecipanti al bando, che era stato escluso proprio perché non in grado di
dimostrare la “prevalenza”, lo Studio ha proposto ricorso avverso la determinazione n. 1810/2021 con la
quale veniva approvata la graduatoria definitiva degli ammessi per le domande dalla numero 1 alla numero
500.
All’esito dei motivi di ricorso, la RAS ha disposto di annullare in autotutela la citata esclusione e di
riammettere nuovamente i soggetti esclusi alla procedura di assegnazione dell’indennità una tantum.

L’illegittima richiesta del requisito della prevalenza del reddito ai fini dell’ottenimento dell’indennità una tantum

Oggetto delle censure dell’operato degli uffici della RAS è stato il requisito della cosiddetta prevalenza, in
quanto non soltanto non era previsto né dalla Legge Regionale istitutiva della misura né, tantomeno,
dall’Avviso pubblico attuativo ma addirittura si poneva in contrasto con le suddette norme le quali
espressamente, ponevano, come unico requisito, la natura autonoma dell’attività lavorativa nel settore
dello spettacolo, senza alcun elemento di natura economica quale elemento discretivo.

Pertanto, l’introduzione, in sede di istruttoria, di elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge e dal Bando,
avrebbero determinato, con tutta evidenza, l’illegittimità della procedura. Paradossalmente, ben poteva
accadere che il soggetto richiedente potesse svolgere attività di lavoro subordinato in settore diverso da quello dell’avviso e, contemporaneamente, richiedere l’indennità in quanto esercitante quale lavoratore autonomo l’attività nello spettacolo, senza che questo costituisse elemento ostativo.
Oggetto della LR n. 22/2020 e dell’Avviso pubblico è quello di incentivare o sostenere il settore dello
spettacolo, della cultura e del turismo tramite una serie di interventi che consentissero la sopravvivenza del
settore. Imporre un requisito come la prevalenza del reddito a settori caratterizzati dalla precarietà e dalla
stagionalità, nonché fortemente connessi alle qualità artistiche degli esercenti, non misurabili in termini di
fatturato avrebbe determinato l’esclusione di una buona fetta di maestranze che operano spesso in regime
di lavoro autonomo occasionale (basti pensare ai tecnici audio e video dello spettacolo che si trovano ad
operare spesso soltanto in occasione di manifestazioni di pochi giorni) che risultano inconciliabili rispetto al
requisito della professionalità e della prevalenza di reddito.

Indennità una tantum lavoratori dello spettacolo: il ripensamento della RAS

La RAS, in maniera del tutto lungimirante, ha ritenuto di dover revocare il provvedimento in autotutela al
fine di evitare il rischio di contenziosi davanti al TAR che avrebbero avuto l’infausto effetto di prolungare i
tempi per l’erogazione di una misura pensata, sin dall’origine, per aiutare un settore che è stato
letteralmente devastato dagli effetti della pandemia.
Si segnala che a oggi, per coloro i quali non siano stati oggetto del provvedimento di revoca in autotutela
dell’esclusione, lo Studio Legale Dedoni è disponibile per valutare i casi e verificare la possibilità di adire il Tribunale
Amministrativo Regionale al fine di ottenere giudizialmente l’annullamento dei provvedimenti di esclusione
non revocati. 

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

 

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.