Mancato riconoscimento al subentro a chi non fa parte del nucleo familiare dell’assegnatario.
(Nota a Tribunale Ordinario di Venezia, Sentenza n.6081/2025, pubblicata il 18 dicembre 2025)
In materia di edilizia residenziale pubblica, il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio non può essere riconosciuto al familiare del precedente assegnatario qualora egli non risulti formalmente inserito nel nucleo familiare indicato nel provvedimento di assegnazione.
È questo il principio affermato dal Tribunale Ordinario di Venezia nella recente Sentenza n.6081/2025, pubblicata il 18 dicembre 2025, con la quale il Tribunale ha negato il diritto al subentro nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica del familiare dell’originario assegnatario.
Assegnazione case popolari: il caso concreto
Lo Studio Legale Dedoni ha difeso le ragioni dell’Amministrazione comunale in un giudizio promosso da un familiare dell’assegnatario di un alloggio popolare di proprietà del Comune, avente ad oggetto l’opposizione all’intimazione di rilascio dell’immobile.
L’opposizione era fondata sull’assunto, da parte della opponente, di vantare un diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio popolare già intestato ai genitori, entrambi deceduti, e sul presupposto di una pretesa appartenenza al nucleo familiare sin dal momento dell’originaria assegnazione, nonostante ciò non risultasse nel relativo provvedimento di assegnazione.
Lo Studio Legale, dopo un’attenta ricostruzione documentale e normativa del rapporto di assegnazione, ha eccepito che dal provvedimento amministrativo di assegnazione risultasse un nucleo familiare composto esclusivamente dall’assegnatario e dal coniuge e non vi fosse alcuna traccia formale dell’inclusione dell’opponente nel nucleo rilevante ai fini dell’assegnazione.
Infatti, la disciplina di settore richiede, ai fini del subentro, un requisito formale e sostanziale di stabile appartenenza al nucleo familiare dell’assegnatario, non surrogabile da elementi meramente anagrafici o presuntivi.
Per di più, è stato eccepito che la opponente ha presentato un’autonoma domanda di assegnazione di alloggio popolare, comportamento logicamente e giuridicamente incompatibile con la pretesa di essere già componente del nucleo familiare assegnatario.
Assegnazione case popolari: la decisione del Tribunale Ordinario di Venezia
All’esito dell’istruttoria, condotta mediante l’esame della documentazione prodotta in giudizio, il Giudice del Tribunale Ordinario di Venezia ha integralmente condiviso la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni prospettate dallo Studio Legale Dedoni.
Il Giudice ha chiarito che il diritto al subentro non può essere riconosciuto in assenza di una chiara indicazione del soggetto nel provvedimento di assegnazione, che l’onere probatorio gravante su chi invochi un errore materiale dell’atto amministrativo è particolarmente stringente e non è stato assolto dalla produzione di meri certificati anagrafici, del tutto inidonei a dimostrare l’effettiva appartenenza al nucleo familiare dell’originario assegnatario: «dalla documentazione prodotta da parte convenuta e, in particolare, dalla prova della presentazione di autonoma domanda di assegnazione di alloggio Ater, emerge come l’opponente non fosse affatto inclusa nel nucleo dei genitori.».
Con sentenza definitiva, il Tribunale Ordinario di Venezia ha rigettato l’opposizione e condannato l’opponente al pagamento in favore dell’Amministrazione comunale al rimborso integrale delle spese di lite.
Assegnazione case popolari : conclusioni
La sentenza assume particolare rilievo non solo per il principio di diritto affermato, ma anche per il riconoscimento, in sede giudiziaria, della correttezza dell’operato del Comune nella gestione del patrimonio pubblico e nella tutela dell’interesse collettivo al corretto utilizzo degli alloggi di residenza popolare.
L’esito favorevole del giudizio testimonia l’efficacia di una difesa impostata su rigore tecnico, profonda conoscenza della normativa di settore e attenta valorizzazione degli elementi documentali, confermando la necessità di una adeguata assistenza legale agli enti locali in contenziosi complessi, nei quali si intrecciano profili amministrativi, civilistici e sociali.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.