Usucapione di beni immobili: la volontà del terzo di usucapire un fondo può essere dedotta in via presuntiva ed implicita dall’aver recintato il fondo.

Chi agisce in giudizio per vedere accertato il proprio acquisto per usucapione di un bene immobile, nello specifico un fondo, deve fornire la prova non solo del cosiddetto corpus possessionis, ovvero del possesso materiale sul bene esercitato per un periodo di vent’anni in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto ma, anche, del cosiddetto animus possidendi, ovvero l’intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene.

La prova dell’elemento psicologico (animus possidendi) può essere desunta anche in via presuntiva ed implicita dall’esercizio da parte del possessore delle attività materiali corrispondenti al diritto di proprietà, tra le quali una delle più rilevanti è rappresentata dalla chiusura del fondo che si intende usucapire, perché in tal modo si manifesta all’esterno la volontà di possedere il bene come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con lo stesso bene.

Questo il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari con la recente sentenza n. 2142/25, pubblicata in data 22.12.2025 che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (si veda tra le altre Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1796 del 20.1.2022)

Usucapione di beni immobili: il caso concreto

Lo Studio ha rappresentato davanti al Tribunale di Cagliari un cliente al fine di vedere accertato il suo acquisto per usucapione di una piccola porzione di terreno, ormai posseduta da decenni, quale porzione di area cortilizia di una maggiore proprietà legittimamente intestata allo stesso cliente.

Nello specifico lo studio ha dedotto l’esercizio da parte del proprio assistito del possesso ultraventennale della porzione di terreno da usucapire, posseduta in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, accompagnato dall’intenzione di possedere il bene in qualità di proprietario alla luce della materiale interclusione del fondo per il tramite di una recinzione fissa in muratura, oltre all’esercizio di un’altra serie di attività quali la manutenzione della recinzione stessa.

 

Usucapione di beni immobili: in assenza di titoli trascritti nei registri immobiliari, l’individuazione della controparte nei confronti della quale si chiede l’accertamento dell’intervenuta usucapione può essere effettuata sulla base delle risultanze catastali.

La citata pronuncia del Tribunale di Cagliari ha un suo interesse anche in relazione all’individuazione del legittimato passivo nei confronti del quale esercitare la causa di usucapione di un bene immobile allorquando, in relazione al bene da usucapire, non risultino trascrizioni nei registri immobiliari.

Se il principio generale è nel senso che la causa di usucapione di un bene immobile deve essere proposta nei confronti del soggetto che, dai registri immobiliari, risulti come proprietario del bene, è vero, altresì, che la Corte di Cassazione (si veda Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 7567 del 18.3.2019) è ormai orientata nel senso di presumere la corrispondenza tra la proprietà del bene da usucapire e la sua intestazione catastale, nel caso in cui non vi sia alcuna risultanza nei registri immobiliari.

Nel caso di specie, nella competente conservatoria dei registri immobiliari, in relazione al bene da usucapire non risultava alcuna formalità trascritta, sia trascrizioni che iscrizioni.

L’individuazione del legittimato passivo, pertanto, è avvenuta sulla base degli intestatari catastali del bene.

Essendo poi presente la solo intestazione catastale originaria del bene, senza nessun’altra voltura o aggiornamento, la notifica dell’atto di citazione, su autorizzazione del Giudice, è avvenuta per pubblici proclami, stante la difficoltà nell’individuazione degli eredi degli originari intestatari catastali del bene, trattandosi di soggetti nati alla fine del 1800.

Il Tribunale di Cagliari ha condiviso l’individuazione dei legittimati passivi rispetto alla domanda di usucapione negli eredi, seppur non formalmente individuati, degli intestatari catastali del bene da usucapire.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Alessio Scamonatti

L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.