Articolo 48 D.L. 18 “Cura Italia”: Le Prestazioni eseguite dalle Cooperative del settore socio sanitario

Quando sono dovuti i corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione

Il Presidente di una cooperativa che opera in Sardegna nel settore socioassistenziale e che conduce numerosi appalti per conto delle Pubblica Amministrazione, Dimitri Pibiri, ci segnala le criticità emerse in ordine all’applicazione dell’art. 48 del Decreto Legge n.18/2020 (cd Decreto “Cura Italia”) e sulle diverse interpretazioni che hanno accompagnato la norma sin dalla sua emanazione.

Si è discusso infatti sull’obbligo delle P.A. di attivare detti servizi in forma alternativa e se i gestori privati, in ogni caso, avessero diritto al pagamento dei corrispettivi già stanziati a bilancio secondo la formula “vuoto per pieno”, durante il periodo della sospensione e, dunque, prescindendosi dall’effettiva esecuzione della prestazione.

L’art. 48 DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, del 24 aprile 2020, disciplina il settore delle prestazioni individuali domiciliari, sia nel settore scolastico educativo che nel settore socio assistenziale e socio sanitario nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità in conseguenza della sospensione dei relativi servizi disposte con i provvedimenti di natura emergenziale che si sono susseguiti fin dallo scorso mese di febbraio.

Il comma 1 dell’art. 48 prevede che le pubbliche amministrazioni attivino modalità alternative, anche tramite coprogettazione con gli Enti gestori, utilizzando il personale e le risorse economiche già stanziate per gli appalti, le concessioni o convenzioni già in essere, per la fruizione di detti servizi tramite attività di sostegno in forma individuale e domiciliare o negli stessi locali in cui tali attività si svolgevano prima della sospensione, purché siano garantiti il distanziamento sociale e vengano evitare aggregazioni di persone.

Il comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzano le risorse stanziate per gli appalti originari e sono autorizzate alla corresponsione delle stesse in favore dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, anche quando i servizi siano prestati in maniera difforme da quanto previsto nei capitolati e nei contratti originari.

È esplicitamente previsto che le prestazioni rese nelle modalità alternative di cui al comma 1 saranno retribuite in ragione delle attività effettivamente rese.

Un’ulteriore quota di corrispettivo, fino a concorrenza del saldo del compenso originariamente pattuito, sarà erogata in relazione al mantenimento in funzione delle strutture da parte dei gestori privati e sempre che sia garantito il rispetto delle norme volte al contenimento del contagio da Covid 19.

Il comma 3 prevede infine la cessazione dell’integrazione salariale per CIGD o FIS per il caso di esecuzione delle attività previste al comma 1.

Dal tenore letterale del comma1, sembrerebbe che le amministrazioni siano tenute alla fornitura dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 48.

Pertanto le Cooperative che vedranno ingiustificatamente sospesi da parte della Pubblica Amministrazione gli appalti aventi ad oggetto i servizi socio assistenziali o socio educativi, facendosi parte diligente, dovranno diffidare le amministrazioni pubbliche alla ripresa dei servizi anche con le modalità indicate nella eventuale coprogettazione e ponendosi a disposizione in tal senso, preannunciando, per il caso contrario, di voler richiedere il risarcimento dei danni derivati da tale comportamento.

Ed infatti, in considerazione del fatto che il legislatore ha individuato comunque una modalità alternativa per l’esecuzione di tali servizi, la ingiustificata sospensione dei servizi oggetto di appalto da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe configurare un danno ingiusto in capo alle Cooperative operanti nel settore.

Circa la questione del pagamento dei corrispettivi, la disposizione, quantunque formulata in modo infelice, ricollega il pagamento dei corrispettivi originariamente previsti in favore dei soli gestori che attuino le prestazioni assistenziali secondo le modalità di cui al comma 1.

Avrebbe infatti poco senso autorizzare il pagamento dei servizi senza che questi vengano effettivamente resi e il legislatore, quando ha voluto prevedere tale possibilità, lo ha detto esplicitamente, come nel caso dei corrispettivi nell’ambito del trasporto scolastico ex art. 92, c. 4 bis dello stesso decreto Cura Italia, nella versione modificata dalla Legge di conversione.

Nello stesso senso riportato paiono i protocolli redatti, ad esempio, dalla Regione Lazio e dalla Regione Lombardia: in entrambi i casi si è infatti previsto il pagamento dei corrispettivi secondo la formula del vuoto per pieno ma con la specificazione che una quota parte della fattura riguarda l’erogazione dei servizi in forma diversa e, dall’altra, con l’erogazione della quota ulteriore per il mantenimento in funzione del centro diurno.

Forse anche considerato il dibattito e le contestazioni delle Cooperative che operano in tutta Italia nel settore socio sanitario e socio educativo, parrebbe che il legislatore sia pronto a correre ai ripari e che nel Decreto rilancio di prossima pubblicazione, l’art. 48 verrà riscritto nel senso di precisare che i corrispettivi saranno erogati in ragione dell’attività effettivamente svolta e che la cessazione dell’integrazione salariale a valere sul FIS o sulla CIGD riguarderà unicamente i lavoratori effettivamente impiegati e per il numero di ore effettivamente lavorate, rimanendo salvo, dunque, il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 e 22 DL n. 18/2020.

Gli avvocati dello studio sono a disposizione per supportare le Cooperative per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.