La richiesta di riduzione del canone di abbonamento del servizio di connessione internet nel caso di prosecuzione dell’attività durante il lockdown COVID-19

Pierpaolo Puddu, Amministratore di Medi@net Srl, ci ha richiesto di esprimere un parere in merito a delle richieste ricevute dai clienti, di vedere riconosciuta in loro favore una riduzione del canone mensile dei servizi di connessione alla rete internet.

La Medi@net S.r.l. è una realtà imprenditoriale tutta sarda, nata circa quindici anni orsono, da una intuizione di Pierpaolo Puddu, ovvero l’utilizzo del segnale radio e della fibra ottica per rendere fruibili i servizi di telefonia e di connessione alla rete internet, che oggi è in grado di assicurare la copertura dell’intero territorio regionale.

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha sollevato numerosi interrogativi che stanno interessando, sotto vari profili, la gestione dei contratti aventi ad oggetto il pagamento di canoni periodici stipulati dai titolari di attività commerciali interessate dalle misure governative di carattere restrittivo

In particolare la richiesta di riduzione del canone è stata formulata da una catena di negozi che non sono stati interessati dalla chiusura delle attività produttive e commerciali disposta con il DPCM 11 marzo 2020 e dunque da attività che hanno continuato l’attività commerciale, seppur andando incontro ad una comprensibile riduzione del fatturato.

Non è quindi dubbio che i servizi offerti dalla Medi@net Srl siano stati regolarmente fruiti dall’utilizzatore.

Il servizio di connessione, essendo virtuale, pone ulteriori problematiche in tema di accertamento del mancato utilizzo, perché prescinde da un luogo fisico di utilizzazione e dunque, in linea teorica, anche un’attività commerciale soggetta alla sospensione governativa sarebbe comunque tenuta al pagamento del canone mensile a meno che non si appurasse l’effettivo mancato traffico di navigazione durante il periodo della chiusura dell’attività.

A maggior ragione, nel caso in cui l’attività del cliente non sia stata interessata dalla sospensione imposta dalle Autorità, non è configurabile alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione e, pertanto, non è giustificata alcuna sospensione del canone.

Allo stesso modo, nel caso di specie, non sarebbe configurabile neanche una ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinata dall’art. 1467 c.c.

Ed invero, l’eccessiva onerosità sopravvenuta si identifica con un aumento, nel momento in cui si deve adempiere la propria prestazione, del “costo” che la stessa aveva al momento della sottoscrizione del contratto e non in una variazione della situazione economica del contraente.

Ovviamente, l’aumento del costo della prestazione deve essere tale da alterare in misura significativa quello che era l’equilibrio tra le reciproche prestazioni sussistente al momento della stipula del contratto.

Per questi motivi, agli effetti di una rimodulazione del canone mensile giustificato da una eccessiva onerosità sopravvenuta, non hanno alcuna rilevanza le congiunture economiche alle quali viene esposto l’utilizzatore in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, anche se allo stesso non addebitabili, in quanto il concetto di impossibilità sopravvenuta non ha nulla a che vedere con una mera difficoltà di adempimento, come la riduzione del giro di affari, alla quale nel caso che ci occupa, l’ordinamento non attribuisce alcuna rilevanza giuridica.

In conclusione si può affermare nel senso che i clienti, la cui attività non sia stata interessata dai provvedimenti governativi di sospensione e che comunque abbiano utilizzato il servizio di connessione ad internet, seppure interessati da una diminuzione del fatturato e, più in generale, del volume degli affari, non abbiamo diritto ad una riduzione del canone mensile relativo ai servizi contrattualmente forniti per la connessione ad internet.

Gli avvocati dello Studio Dedoni restano a disposizione di chiunque abbia necessità di ulteriori approfondimenti.

La sfida di Medianet: tutta la Sardegna connessa entro il 2021 – Il Sole 24 Ore 08.05.2020

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Alessio Scamonatti  mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.