Facciamo chiarezza sulla commercializzazione e sull’utilizzo delle mascherine chirurgiche

Molti datori di lavoro e tra di loro molti Farmacisti, ci hanno rappresentato incertezze e perplessità circa le norme di tipo straordinario ed emergenziale che sono state assunte dal Governo in merito alle mascherine chirurgiche e alle mascherine protettive in stoffa lavabile. 

Non risulta infatti chiara la differenza tra le mascherine che possono essere considerate presidi medici ovvero dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e quei prodotti che invece possono essere utilizzati in via emergenziale per il contenimento del contagio ma che non hanno queste caratteristiche. 

Le mascherine chirurgiche che possono essere considerate DPI e presidio medico

Il DL n.18 del 17.3.2020, negli artt.15 e 16, convertito nella L.27/2020, detta le disposizioni straordinarie in materia di produzione, importazione e commercializzazione di mascherine chirurgiche e DPI, disposizioni di tipo emergenziale, che derogano alle disposizioni ordinarie fino alla data del 31 luglio 2020.

La deroga si riferisce all’art.34 del DLn.9 del 2 marzo 2020 che al 3 comma prevede che “In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della sanità e in conformità alle attuale evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutatone datarie dell’Istituto Superiore di Sanità

In particolare il DL 18 prevede una procedura autorizzativa semplificata, con una autorizzazione resa con tempistica rapidissima in soli tre giorni, basata su dati autocertificazione sulla base di dati forniti dal produttore, dall’importatore o dal distributore.

Il comma 2 dell’art.15 individua, per le mascherine chirurgiche, quale soggetto accertatore L’Istituto Superiore della Sanità e, il successivo comma 3, per tutti gli altri DPI (Dispositivi di protezione personale), L’Inail.

L’art.16 prevede, al comma 1 che: “… … fino al termine dello stato di emergenza… … … sull’intero tenitorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)… … … le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’art.34, comma 3, del DL 2 marzo 2020 n.9”.

Per quanto sopra le mascherine chirurgiche che non hanno il marchio CE ma che sono state oggetto della pronuncia di rispondenza alle norme vigenti da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo la procedura autorizzativa semplificata indicata nell’art.15 comma 2 del DL 18, sono equiparate, fino alla data del 31 luglio 2020, ad ogni effetto di legge, a quelle marchiate CE di cui alla normativa “ordinaria previgente”. Possono quindi essere utilizzate al pari di quelle con marchio CE come DPI dai lavoratori ed essere commercializzate quali presidi medici. 

Le mascherine in tessuto che non possono essere considerate DPI e presidi medici

Per quanto invece riguarda le mascherine di tessuto lavabile, l’art..16 prevede al 2 comma un’altra tipologia di “mascherine filtranti prive del marchio CE’ utilizzabili da tutti gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, che sono “prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio”.

Dette mascherine che sono quelle di produzione sartoriale in tessuto lavabile, non possono essere equiparate in nessun caso ai DPI né essere considerate un presidio medico e pertanto non possono essere utilizzate dai lavoratori della farmacia.

Per la loro produzione, importazione o commercializzazione, come chiarito dal Ministero della Salute con nota n.3572-P in data 18.3.2020, non è necessaria alcuna autorizzazione dell’LS.S. {prevista per i Dispositivi Medici di cui all’art; 15, c.2, D.E 18/20) o del PINAIL (prevista per Dispositivi di Protezione Individuale di cui all’art. 15, c.3, D.L.18/20).

Possono essere commercializzate anche in farmacia, fino al 31 luglio 2020, salvo proroga, ma deve essere indicato in maniera non equivoca che non sono presidi medici e che non possono essere utilizzati come DPI.

In conclusione si ritiene che i lavoratori, anche quelli che operano all’interno della farmacia, possano utilizzare quali DPI le sole mascherine chirurgiche con marchio CE, ovvero quelle che seppure non marchiate, abbiano ottenuto la pronuncia favorevole da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. 

Si deve invece escludere, in ogni caso, che le mascherine prodotte, importate ovvero commercializzate in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio, di cui al comma 2 dell’art.16, utilizzabili in via emergenziale dalla popolazione, possano essere considerate DPI ai fini dell’utilizzo nei luoghi di lavoro.

 

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.