Infezioni da Covid -19 e riconoscimento di infortunio sul lavoro

La responsabilità del datore di lavoro non è automatica

L’Istituto Nazionale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e delle misure adottate dal Governo con il D.L n. 18/2020, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha definito l’ambito della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.

Infezione Coronavirus sul luogo di lavoro: è infortunio?

L’INAIL ha precisato che l’indirizzo vigente, in materia di malattie infettive e parassitarie, tutela le affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Tra le affezioni morbose, inquadrate come infortunio sul lavoro, sono stati dunque ricondotti anche i casi da infezione da Coronavirus occorsi ai lavoratori assicurati dall’Istituto in “occasione di lavoro”.

Si tratta di una vera e propria presunzione per la quale l’infezione da Covid-19 si “presume” contratta dal lavoratore in occasione di lavoro indipendentemente dal concreto accertamento della effettiva occasione generatrice del contagio.

L’INAIL ha chiarito che l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti maggiormente al rischio di contagio e per cui vige una presunzione semplice dell’origine professionale della malattia.

Stessa presunzione però vale anche per tutti i lavoratori che lavorano costantemente in contatto con il pubblico e /o l’utenza: si pensi a tutte le attività di front office, agli addetti alle vendite, ai banconisti, agli operatori nel trasporto.

L’istituto assicurativo ha inoltre precisato che l’elencazione delle attività per cui vige la presunzione semplice non è tassativa e in tutti quei casi nei quali l’identificazione delle cause e modalità lavorative del contagio si presentano dubbie non si potrà parlare di presunzione e che in tali casi “l’accertamento medico – legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti e del dibattito nato dal timore che il datore di lavoro potesse essere chiamato a rispondere penalmente e civilmente dell’infortunio occorso al lavoratore per infezione da Covid-19, l’Inail ha con il comunicato stampa del 15 maggio 2020 ha precisato quanto segue “Dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro”.

Infezione Coronavirus sul luogo di lavoro: deve essere accertata

Le responsabilità del datore di lavoro che si basa sul dolo o sulla colpa, deve essere accertata rigorosamente considerato che nel giudizio penale vige il principio della presunzione di innocenza e anche nel processo civile occorre accertare la colpa del datore di lavoro per aver causato l’evento dannoso.

Si ribadisce quindi che la responsabilità del datore di lavoro resta legata all’inosservanza delle leggi sulla tutela nei luoghi di lavoro e a tal proposito si richiama quanto già previsto nella nostra newsletter dello scorso 7 maggio “La responsabilità del Presidente della Cooperativa per il contagio dal virus Covid – 19 dei soci lavoratori e dei dipendenti nei luoghi di lavoro”.

Secondo i chiarimenti dell’INAIL pertanto “si deve ritenere che la molteplicità delle modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

Restano però aperte molte criticità., perché operando la presunzione di cui si è detto, si pone in capo al datore di lavoro l’onere di un infortunio in senso lato, anche se non esiste nessuna certezza che lo stesso si sia verificato in occasione di lavoro.

Infezione Coronavirus sul luogo di lavoro: chi paga la retribuzione

Il datore di lavoro è sempre tenuto al pagamento del 100% della retribuzione nel primo giorno di infortunio, del 60% nei tre giorni successivi al primo, del 40%, dal quinto al novantesimo giorno e del 25% a partire dal novantunesimo giorno di infortunio, salva la diversa quantificazione operata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.

E’ forse questa la ragione per la quale gli infortuni sul lavoro riguardanti l’infezione da Covid -19, per espressa previsione dell’art. 42 comma 2 del D. L. n. 18/2020 “Gravano sulla gestione assicurativa e non si computano ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (…)” intendendosi così alleviare l’onere degli stessi lavoratori in capo al datore di lavoro.

Nessuna precisazione inoltre ha ancora offerto l’INAIL sul peso probatorio che la presunzione importa sull’azione di regresso e cioè della possibilità dell’INAIL di richiedere al datore di lavoro la restituzione delle somme pagate in conseguenza dell’infortunio, in presenza della inosservanza delle leggi poste a tutela dei lavoratori.   

Gli avvocati dello studio legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica riguardante i casi di infortunio dovuto ad infezione da Coronavirus sul luogo di lavoro.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Danila Furnari  mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.