Invalidità
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L’invalido è il soggetto che non ha la possibilità di svolgere un lavoro a causa di un’età senile, da una malattia fisica o mentale.
In entrambi i casi sopravviene la condizione di inidoneità alla prestazione lavorativa, per la quale il lavoratore era stato assunto.
In entrambi i casi La legge n. 68/99, art.4, comma 4, ha previsto che se i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora, per i lavoratori predetti, non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi saranno avviati, presso un’altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 14757/2017, confermando un orientamento che può definirsi cristallizzato, ha stabilito che “solo l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, con alterazione dell’assetto organizzativo della medesima può costituire giustificato motivo di licenziamento”.
Leggi articolo dell’Avv. Veroni “ Licenziamento e inidoneità sopravvenuta alla mansione”
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