L’apparenza della Servitù per destinazione del padre di famiglia e per usucapione.

Normativa e presupposti di riferimento.

La Sentenza n. 722/2024 del Tribunale di Cagliari conferma il principio per cui è necessaria l’apparenza della servitù di passaggio perché possa costituirsi una  servitù “per destinazione del padre di famiglia” o “per usucapione”.

Come già analizzato  in altro articolo pubblicato dallo Studio Dedoni, nel quale si è richiamata anche la definizione di servitù prediale (art. 1027 ss. c.c.) e i modi di costituzione della stessa, quello per destinazione del padre di famiglia è un modo di acquisto della servitù a titolo originario, così come l’usucapione.

La servitù prediale, in generale, è un diritto reale costituito dal rapporto tra due fondi appartenenti a diversi proprietari nel quale uno, detto “fondo servente”, è asservito all’altro, detto “fondo dominante”, caso di scuola è quello dalla servitù di passaggio, in cui per raggiungere la strada pubblica dal fondo dominante è necessario passare attraverso il fondo servente.

Tra i modi di acquisto del diritto di servitù vi sono quello per usucapione, con l’utilizzo ventennale del fondo e quello per destinazione del padre di famiglia.

La servitù per destinazione del padre di famiglia è disciplinata dall’art. 1062 del Codice civile, il quale dispone che “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.

È l’art.1061 c.c., invece, a stabilire che“le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia”.

Requisito necessario per poter acquistare o far riconoscere questo tipo di servitù è quindi quello della sua apparenza, ossia visibilità attraverso opere permanenti:questo è altresì un principio ormai consolidato in giurisprudenza.

L’apparenza della Servitù per destinazione del padre di famiglia e per usucapione : i presupposti.

I presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, pertanto sono:

1) l’esistenza di due fondi divisi;

2) che i due fondi in origine fossero posseduti dal medesimo proprietario;

3) che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù;

4) che la servitù risulti da opere apparenti.

Per quanto riguarda l’acquisto della servitù per usucapione, invece, occorre:

1) l’utilizzo continuo e ininterrotto della servitù per vent’anni;

2) che la servitù risulti da opere apparenti.

Il caso concreto affrontato dal Tribunale di Cagliari.

Nel caso deciso dal Tribunale di Cagliari, gli attori chiedevano il riconoscimento in loro favore della servitù  per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione, affermando che il fondo di loro proprietà fosse dominante rispetto a quello di proprietà dei convenuti, preteso servente; che i fondi fossero originariamente appartenuti al medesimo proprietario e, genericamente, che la servitù fosse apparente.

Infine gli attori affermavano che, in ogni caso, il passaggio fosse da essi utilizzato da circa trent’anni e che pertanto, in via subordinata, il giudice avrebbe comunque dovuto riconoscere l’intervenuta usucapione sulla servitù asserita apparente..

I convenuti, difesi dallo Studio Legale Dedoni, fra le altre argomentazioni, contestavano soprattutto l’assenza del requisito della apparenza della servitù in quanto:

– per aversi il requisito dell’apparenza devono essere presenti opere di natura permanente direttamente destinate all’esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca l’esistenza del peso;

– gli attori non fornivano alcuna prova della asserita apparenza della servitù ma si limitavano ad affermare che si trattava dell’unico accesso alla pubblica via;

– gli attori affermavano l’esistenza di mere “tracce” del passaggio, le quali, in ogni caso, non si sarebbero potute qualificare come opere di natura permanente, idonee a dimostrare la non occasionalità del passaggio stesso;

–  in ogni caso non sarebbe stata neppure sufficiente la mera esistenza di opere – comunque assenti nel caso concreto –  perché sarebbe stata necessaria la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.

Le conclusioni del Tribunale di Cagliari.

Nel ribadire nuovamente l’ormai consolidato principio della necessaria apparenza della servitù per potersi costituire una servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, il Giudice del Tribunale di Cagliari richiamando la giurisprudenza, ha affermato: “il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo invece necessario che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù(Cass. Civ. Sez, VI, ord. 7004/2017; Cass. Civ., sez. II, n, 25335/2017; Cass, Civ, Sez, VI, ord. 6 maggio 2021, n. 11834; Cass. Civ. Sez. II n. 1794/2022).

Pertanto ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame, le asserite opere segnalate dagli attori, pure se fossero state effettivamente esistenti, non potessero ritenersi realizzate al preciso scopo di costituire una servitù: “tale non può essere considerato il varco (…) in quanto funzionale all’accesso al cortile di proprietà dei convenuti, esso non può infatti ritenersi esclusivamente e specificamente destinato all’esercizio del passaggio per l’accesso al locale di proprietà dell’attore, avendo altra finalità principale. Non assume tale carattere nemmeno la porta d’accesso al seminterrato(…) è in realtà situata in un vano di proprietà di terzi soggetti” (sent. n. 722/2024 Tribunale di Cagliari).

Pertanto il Tribunale di Cagliari, poiché non è stata provata dagli attori la presenza di opere visibili, non potendo essere considerate tali nemmeno delle “tracce lasciate dal transito di mezzi meccanici”, specificamente create e destinate inequivocamente al passaggio, ha ritenuto che nel caso esaminato i presupposti di cui all’art. 1061 c.c. non sussistessero, ha rigettato la domanda ed ha condannato l’attore al pagamento delle spese legali liquidate in € 7.500/00 oltre accessori di legge.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari nel settembre del 2018 con tesi in diritto privato della Pubblica Amministrazione “La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione”.
Da gennaio 2022 ha iniziato a collaborare con lo studio legale Dedoni, ove sta approfondendo le sue conoscenze in materia di Diritto Civile e di Diritto del Lavoro.