Concordato preventivo biennale

Vantaggi economici fiscali per imprese e professionisti.

Il 22 febbraio 2024 è entrato in vigore il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13 che istituisce il Concordato preventivo biennale.

Si tratta di un accordo fiscale, in particolare le partite IVA e le società di minori dimensioni, e ha l’obiettivo di pre-definire in anticipo l’importo delle tasse da versare al Fisco per i due anni successivi.

L’Agenzia delle Entrate avanza una proposta al contribuente che contiene l’ammontare del reddito da dichiarare per gli anni di imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfettari).

Concordato preventivo biennale: Vantaggi economici fiscali per imprese e professionisti.

Chi può accedervi?

Il concordato preventivo biennale si rivolge ai seguenti soggetti:

• i contribuenti di minori dimensioni (con ricavi fino a 5.164.569);

• titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

• residenti nel territorio dello Stato.

Si precisa che la norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, per cui potrebbero avvalersi del concordato sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES.

Nell’ambito di tali categorie di soggetti, sono ammessi al concordato:

• le persone fisiche o giuridiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, e cioè i contribuenti di minore dimensione titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo residenti nel territorio dello Stato;

• i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, purché non abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Nei confronti di soggetti in regime forfettario l’applicazione del concordato è limitata, in via sperimentale, al solo periodo di imposta 2024.

Si richiedono quattro requisiti:

1. Regolarità Fiscale: Assenza di debiti tributari in sospeso al momento della richiesta di adesione al concordato.

2. Dichiarazioni dei Redditi: Presentazione di tutte le dichiarazioni dei redditi relative agli anni fiscali precedenti.

3. Contributi Previdenziali: Regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

4. Adempimenti IVA: Soddisfazione degli obblighi IVA relativi agli anni fiscali antecedenti.

Vantaggi economici fiscali per imprese e professionisti.

Come funziona?

La proposta viene elaborata in modo automatizzato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto dei dati dichiarati dal contribuente e della sua capacità contributiva.

Il reddito di impresa, nello specifico, viene individuato secondo l’art. 56 del TUIR, senza considerare da un lato le plusvalenze realizzate, le sopravvenienze attive né le minusvalenze e sopravvenienze attive dei beni relativi all’impresa.

Non vengono considerate le quote o i redditi relativi a partecipazione delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, né in Gruppi europei di interesse (GEIE), né in società ed enti aventi la sede legale in Italia che svolgono attività prevalente o direzione amministrativa nel territorio dello Stato.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 68629/2024 del 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario, Per effetto di quanto previsto dal provvedimento, la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024.

Quando e come si potrà aderire?

1. Entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate dovrà predisporre i moduli informatici dove i contribuenti potranno inserire i loro dati ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato

2. La formulazione della proposta da parte dell’Amministrazione finanziaria (non sono ad oggi previsti termini specifici);

3. Il 15 ottobre 2024, termine ultimo entro cui il contribuente potrà accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che per il 2024, tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli REDDITI 2024 (periodo d’imposta 2023)

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia delle Entrate per individuare il reddito biennale l’ADE chiederà al contribuente di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi con riferimento alle annualità che sono oggetto del concordato.

Di seguito l’ADE provvederà alla verifica della correttezza dei versamenti tramite controlli automatizzati e nei periodi di imposta oggetto di concordato i contribuenti dovranno ottemperare agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e fare la comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici ISA.

Dopo il biennio del concordato, l’Agenzia delle Entrate potrà avanzare una nuova proposta di concordato biennale per il biennio successivo e il contribuente potrà valutarne l’accettazione, solo se in capo al richiedente permangono i predetti requisiti sull’assenza di debiti tributari, nonché se si riscontra l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.11 del Decreto, quali: 1) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; 2) condanna per reati tributari previsti nei tre periodi di imposta precedenti al concordato

Il concordato invece cesserà di avere effetto ai sensi dell’art. 21, nell’ipotesi in cui il contribuente modificasse l’attività svolta nel corso del biennio o se chiudesse la propria attività.

Concordato preventivo biennale. Vantaggi e Criticità.

Di fatto il contribuente ha due alternative:

1. accettare la proposta di concordato e procedere pertanto a versare sia le imposte sia i contributi considerando la base imponibile indicata nella proposta di concordato avvantaggiandosi del fatto che, tali versamenti, si cristallizzeranno indipendentemente da quello che sarà il reddito effettivamente conseguito (sia che si tratti di maggior o minore reddito)

2. rifiutare tale proposta e procedere, come di consuetudine, a calcolare la propria posizione autonomamente.

Vantaggi:  1)Assicura al contribuente una maggiore stabilità fiscale e riduce al minimo i rischi di eventuali contenziosi;2)Mira a semplificare la vita dei contribuenti offrendo maggiore prevedibilità; 3) Mette alriparo da imposte aggiuntive su eventuali maggiori redditi rispetto a quelli concordati4) Esclude la possibilità di accertamenti sulla base di presunzione semplici 5) Esonera dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’Iva e fino a 20.000 nelle imposte dirette. Criticità: 1)In caso di redditi effettivi inferiori al concordato per più del 50% a causa di circostanze eccezionali, il concordato può cessare di produrre effetti, permettendo così la revisione delle imposte dovute in base ai redditi effettivi​​​​. 2)Si prevedono soltanto cinque giorni di tempo fra la ricezione della proposta dell’ufficio e la decisione del contribuente in ordine alla sua accettazione o meno, tale scadenza appare in palese contraddizione con il minimo di 60 giorni richiesti per gli adempimenti tributari ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n.212 del 2000

Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione dei clienti per approfondire ogni singola posizione relazionata alla opportunità di aderire al concordato preventivo biennale.

Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre con tesi in Diritto Commerciale “Le azioni di responsabilità nelle società di capitali alla luce del Nuovo Codice della Crisi di Impresa”.
Durante l’esperienza accademica ha partecipato al progetto WorldMUN presso Melbourne (Australia) e dal 2013 al 2015 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato per la Redazione del Bilancio sociale presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Nel corso della pratica forense a Roma ha approfondito le proprie conoscenze in materia di diritto societario, tributario e fallimentare e supportato l’attività di Esperto per la struttura crisi di impresa presso il Mise (oggi Mimit).

Nel 2023 ha conseguito il Master in Diritto Tributario con Ipsoa Wolters Kluwer e il Master di II livello in “Business & Company Law: European and International perspectives” presso l’Università Luiss Guido Carli. Ha collaborato con il Centro Studi “Corrado Rossitto” nell’ambito del diritto del lavoro e del pubblico impiego.
Nel luglio 2023 ha promosso con impulso di diverse realtà del Terzo settore la stesura della proposta di legge “Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza sindacale” (pubblicata in G.U. 15 luglio 2023).
Dal 20 febbraio 2024 collabora presso lo Studio Legale Dedoni.