Videosorveglianza nei luoghi di lavoro e autorizzazione amministrativa: per il Ministero del lavoro non è configurabile il silenzio assenso

In relazione al tema della videosorveglianza nei luoghi di lavoro, l’art. 4, co. 2, dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1970) prevede che gli impianti audiovisivi possano essere installati esclusivamente per:

  •  esigenze organizzative e produttive;
  •  esigenze relative alla sicurezza del lavoro;
  • tutela del patrimonio aziendale.

In ogni caso è necessario l’accordo con la RSA o RSU o, per le imprese con unità produttive ubicate in diverse province o in più regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo sindacale gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o, per le imprese di maggiori dimensioni, della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Riguardo a quest’ultima ipotesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 3 del 2019 – in risposta all’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro – ha espresso il proprio parere sulla configurabilità del silenzio-assenso rispetto alla richiesta di autorizzazione presentata dal datore di lavoro ai fini dell’installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro e ha chiarito che – anche sulla base delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 – in assenza di un provvedimento espresso di autorizzazione dell’amministrazione, al datore di lavoro non è consentita l’installazione di detti impianti.

In questo senso il Ministero si pone in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. n.22148/2017; Cass Civ. n. 1490/1986) secondo cui la procedura di codeterminazione sindacale di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori può essere sostituita solo da un’autorizzazione della competente direzione del lavoro.

Pertanto, in ogni caso, prima di procedere all’installazione, in mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali è sempre necessaria l’autorizzazione espressa da parte del competente ispettorato del Lavoro.

dott. Alessandro Pala

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.