Utilizzo dello Smart Working durante lo stato di emergenza da COVID-19

Il direttore amministrativo del CRS4 Srl, dott. Alessandro Milletti, ci ha segnalato molteplici criticità in ordine alla gestione dello strumento del lavoro agile (cd smart working), a causa della difficoltà di interpretazione e coordinamento dei diversi DPCM di volta in volta emanati, fino a quello del 26 aprile 2020 e del DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che ha parzialmente derogato le norme contenute dal D.lgs. n. 81/2017.

Il CRS4 Srl è una società partecipata dall’Agenzia Regionale Sardegna Ricerche ed opera nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione scientifica.

In ragione della natura di società partecipata da una pubblica amministrazione, CRS4 è soggetto alla disciplina di cui all’art. 19 dlgs 175/2016 e, pertanto, i rapporti di lavoro subordinato, una volta radicati, sono disciplinati dalle stesse norme che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nell’ambito delle imprese private.

Le considerazioni che seguono valgono dunque per i rapporti di lavoro riferiti al CRS4 ma anche per tutti gli altri rapporti di lavoro nell’ambito delle imprese private. 

Come detto le difficoltà nascono dall’accavallarsi di diverse norme:

  • l’art. 39 DL 18/2020 che ha regolato il lavoro agile nel settore privato con riferimento ai lavoratori in situazione di disabilità o immunodepressi o che abbiano nel nucleo familiare persone in situazione di disabilità o immunodepresse, fino alla durata dello stato di emergenza connesso al COVID 19, prevedendo a favore di questi lavoratori il diritto ad ottenere la possibilità di utilizzare lo smart working, compatibilmente con la natura delle mansioni affidate;
  • I vari DPCM di volta in volta adottati per fronteggiare l’emergenza COVID19, che hanno individuato il lavoro agile come modalità ordinaria della prestazione lavorativa, da attuarsi senza la necessità di accordo preventivo scritto con il lavoratore, in deroga a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2017, e ciò fino al 17 maggio 2017, data di cessazione degli effetti del DPCM 26 aprile 2020;
  • Il DL 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20 maggio 2020 che, all’art.90 ha esteso il diritto al ricorso al lavoro agile anche ai lavoratori del settore privato che siano genitori di figli minori di anni 14, a meno che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa ovvero che non vi sia un altro genitore a sua volta ammesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di smart working e ciò fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica.

L’art. 90 ha altresì reintrodotto la facoltà per il datore di lavoro di poter disporre lo smart working per i lavoratori del settore privato senza preventivo accordo scritto, fino alla durata dello stato emergenziale da COVID 19 e, in ogni caso, fino al 30 dicembre 2020, in tal modo colmando il vuoto normativo che si era venuto a creare con la cessazione degli effetti del DPCM del 26 aprile 2020 che concedeva tale possibilità, come detto, soltanto fino alla data del 17 maggio.

In conclusione, tenendo conto del susseguirsi delle norme sopra indicate, il lavoro agile nel settore privato durante l’emergenza COVID-19 è così regolamentato:

a) è un vero e proprio diritto per i lavoratori disabili e per i lavoratori conviventi con persone disabili o immunodepressi fino alla fine dell’emergenza epidemiologica;

b) è un vero e proprio diritto per i lavoratori genitori, nei limiti previsti dall’art.90 del DL 34/2020 sopra indicati, fino alla fine dell’emergenza epidemiologica; 

c) è una facoltà in capo al datore di lavoro di adibire senza accordo preventivo i lavoratori al lavoro agile fino al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque entro il 30 dicembre 2020.

 Gli avvocati Dello Studio Dedoni sono a disposizione dei clienti per approfondire ogni singola posizione.

art. 90 DL 34/2020

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

Avv. Ivano Veroni  mail: ivano.veroni@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e nel Diritto Civile, con particolare attenzione alla materia condominiale.