Sovraindebitamento del Consumatore. Maggiore facilità di accesso alla procedura.

La situazione pandemica da Covid-19, l’aumento dei tassi di interessi sui mutui, la ripresa dell’inflazione e il conseguente aumento del costo della vita, hanno indotto il Governo alla modifica dei requisiti previsti dalla Legge n.3/2012 per favorire l’accesso alle procedure da sovraindebitamento ed ampliare la platea dei consumatori beneficiari della misura.

Il legislatore con la Legge 176/2020 e l’introduzione del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha così rivisitato le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, rendendo più facile l’accesso al consumatore che si trova in uno stato di crisi o di insolvenza e, tra i vari correttivi adottati, è stato limitato il requisito della c.d. meritevolezza alla sola colpa grave, malafede o frode.

Sovraindebitamento del Consumatore. Maggiore facilità di accesso alla procedura.

Le modifiche normative.

L’art. 4 ter della Legge 18 dicembre 2020, n.176, ha profondamente modificato la Legge n.3/2012 che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento le procedure di composizione della crisi per il consumatore, al fine di favorire l’accesso e ampliare la platea dei soggetti beneficiari delle procedure.

Le procedure da sovraindebitamento, sono state inserite nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e in particolare, per quanto attiene al vecchio “Piano del consumatore”, oggi denominato “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”, la disciplina è contenuta agli artt.67 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14.

In particolare, l’art.69 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 prevede, tra i vari requisiti, la c.d. meritevolezza del consumatore, nel senso che questi non deve aver provocato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sovraindebitamento del Consumatore. Maggiore facilità di accesso alla procedura.

Il requisito della meritevolezza nella Legge n.3/2012.

Il precedente art.12 bis, comma 3, della Legge n.3/2012, attribuiva al Giudice, in sede di verifica ed omologazione del piano, il potere di verificare se il consumatore aveva determinato colposamente la sua situazione di sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali o se aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

La c.d. meritevolezza era un giudizio ancorato alla valutazione della colpa del consumatore e ha costituito l’ostacolo principale all’accesso alle procedure di composizione della crisi, essendo quasi sempre la situazione da sovraindebitamento dipesa dalla colpa del consumatore, intesa quale mancanza della normale prudenza nell’accedere ai finanziamenti.

La valutazione della colpa, senza alcuna distinzione tra colpa lieve e colpa grave, aveva infatti lasciato al Giudice, chiamato al giudizio di omologa, ampia discrezionalità.

Nella prassi dei Tribunali l’accesso veniva consentito solamente a quelle situazioni in cui la meritevolezza era in un certo senso presunta da fatti ed eventi straordinari che avevano determinato la situazione di sovraindebitamento, quali il peggioramento della propria situazione lavorativa, il licenziamento o la perdita improvvisa di un parente che costituiva la principale fonte di reddito.

Sovraindebitamento del Consumatore. Maggiore facilità di accesso alla procedura.

Il requisito della meritevolezza.

L’art.69 del D.Lgs.14 del 12 gennaio 2019, che costituisce la disciplina oggi in vigore in materia, prevede espressamente che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

È stato eliminato il requisito della valutazione della colpa, genericamente intesa.

Per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento, infatti, il legislatore ha deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l’accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi, individuati nella colpa grave, malafede e/o nel compimento di atti in frode.

Il Giudice, non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Con la soppressione del giudizio di meritevolezza, il legislatore ha reso più agevole l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti e l’accesso dei consumatori alle procedure di composizione della crisi.

Considerazioni finali.

Si condivide la scelta del legislatore della riforma di limitare i requisiti di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, negando l’omologa solo al consumatore che abbia determinato la situazione di indebitamento per colpa grave, malafede e/o fraudolentemente.

Infatti, salvo situazioni del tutto straordinarie, ogni situazione di sovraindebitamento è sempre connessa alla colpa anche lieve del consumatore per cui ciò aveva precluso l’accesso alla procedura a un gran numero di consumatori, potenziali beneficiari delle misure.

Si spera che le modifiche normative possano favorire un maggior ricorso alle procedure di composizione della crisi, con tutti i vantaggi che ne derivano per il consumatore che potrà procedere così alla ristrutturazione dei propri debiti, limitando il peso e l’onere degli stessi, anche attraverso il beneficio della esdebitazione, e garantendosi pertanto un tenore di vita dignitoso e decorso per sé e la propria famiglia.

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.