Sono numerose le ipotesi di illegittimità del contratto di somministrazione previste dalla legge che nel tempo hanno generato confusione tra gli operatori.
Le principali sanzioni sono stabilite nell’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e negli articoli 38, 38-bis e 40 del Dlgs 81/2015. mentre il Dlgs 8/2016 sulle depenalizzazioni ha trasformato la maggior parte dei reati in sanzioni amministrative.
Sanzioni in caso di illegittimità
L’agenzia per il lavoro non autorizzata che somministra lavoratori e l’utilizzatore sono puniti con una sanzione di cinquanta euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. Tale sanzione non può essere inferiore a cinque mila euro e superare cinquanta mila euro.
Se non c’è scopo di lucro, l’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione senza autorizzazione comporta la stessa sanzione, ma è previsto un limite massimo di dieci mila euro.
L’agenzia e l’utilizzatore saranno assoggettati alla sanzione pecuniaria se il contratto di somministrazione non rispetta i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla legge o quando siano applicate condizioni economiche e normative inferiori rispetto a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Se la somministrazione viola i limiti percentuali previsti per l’uso dei lavoratori somministrati, la sanzione è a carico del solo utilizzatore, così come la mancata ottemperanza all’obbligo di informativa annuale ai sindacati del numero di contratti conclusi.
Se la somministrazione di lavoro avviene fuori dai limiti e delle condizioni previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del Dlgs 81/2015, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro, con effetti dall’inizio della somministrazione e oltre la condanna al pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione. In caso di somministrazione illegittima perché senza causale, la responsabilità dell’assunzione dovrebbe ricadere sull’agenzia, anche se è più probabile che sia fatta ricadere sull’utilizzatore.
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.