La disciplina del “libretto famiglia”, pur presentando alcune analogie con il precedente sistema dei voucher, ha modificato in maniera strutturale la regolamentazione.
L’utilizzatore che intende registrarsi per svolgere gli adempimenti previsti dev’essere in possesso del Pin dispositivo Inps. Se ne è sprovvisto, può farne richiesta attraverso la procedura on-line. Dopo aver confermato i dati anagrafici, i recapiti contenuti nella banca dati Inps e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, si riceve un modulo che va stampato, firmato e riconsegnato, insieme a una copia del documento d’identità, tramite la procedura “converti Pin”, oppure via fax al contact center o, recandosi presso una sede Inps.
L’utilizzo del libretto di famiglia non prevede oneri in materia di sorveglianza sanitaria. Infatti, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario come l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza ai bambini, agli anziani, ai disabili e agli ammalati sono esclusi dall’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex Dlgs 81/2008). Resta però fermo il diritto del prestatore all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con versamento della contribuzione all’Inail. Inoltre, non è previsto alcun limite d’orario quotidiano, ma il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, secondo quanto previsto dalle norme generali.
Al momento della registrazione preventiva sulla piattaforma Inps, il prestatore deve indicare l’Iban del proprio conto corrente o il numero della carta di credito su cui l’Istituto provvederà a effettuare il pagamento. Nel caso in cui ci sia stata un’erronea indicazione delle coordinate, o non si sia provveduto in modo tempestivo a comunicare l’avvenuta variazione del conto corrente, l’Istituto non ha alcuna responsabilità dell’accredito non andato a buon fine. Il prestatore ha, comunque, la possibilità di monitorare la propria attività “scaricando” il prospetto relativo alle prestazioni pagate attraverso la piattaforma informatica Inps, dove sono riportati i dati identificativi del committente, delle prestazioni e la specifica dei contributi dovuti.
Il prestatore può ricevere compensi di importo non superiore a 2.500 euro nel corso di ciascun anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, per le prestazioni complessivamente rese in favore del medesimo committente. L’importo da considerare ai fini della verifica dei limiti è il compenso netto ricevuto dal prestatore, a prescindere dal costo complessivo per l’utilizzatore. Pertanto, non si tiene conto del valore nominale orario del buono del libretto famiglia, ossia 10 euro, ma solo del compenso netto che va al prestatore, cioè 8 euro.
Nel caso in cui vengano superate le soglie economiche, non sono stabilite sanzioni pecuniarie, ma è previsto che il relativo rapporto si trasformi in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. La conversione del rapporto lavorativo è prevista anche qualora si superi il limite delle ore di prestazione nell’arco dell’anno civile, che è stabilito in 280 ore. Quindi, se le parti si attengono a quest’ultima determinazione il prestatore potrà ricevere, dal singolo committente, compensi non superiori a 2.240 euro annui. Inoltre, nel complesso della propria attività occasionale in favore di più committenti privati, il singolo lavoratore potrà svolgere fino a 625 ore di lavoro annue.
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.