Decreto Dignità: Nuovi limiti per l’utilizzo dei contratti flessibili

Il decreto dignità ha imposto nuovi limiti quantitativi applicabili alle imprese che vogliono utilizzare contratti a termine.

Per comprendere questi limiti bisogna partire dalla base di calcolo: il personale a tempo indeterminato presente in azienda, nell’intero corpo aziendale, senza distinzioni tra unità produttive, al primo gennaio di ciascun anno.

Questo numero resta fermo sino al 1° gennaio dell’anno successivo, anche se durante l’anno sono avvenuti licenziamenti o assunzioni.

I nuovi limiti

– Ciascun datore può assumere lavoratori con contratto a tempo determinato diretto sino a un numero massimo del 20% della base di calcolo.

– La somma tra contratti a termine diretti ed eventuali rapporti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dell’organico. Il datore di lavoro può usare tutta la percentuale del 30% per i contratti di somministrazione, oppure combinarli in misura differente, senza dover rispettare le soglie massime applicabili ai contratti diretti.

– Un ulteriore limite del 20%, applicabile alla somministrazione a tempo indeterminato. Ciascun datore di lavoro può impiegare, in aggiunta ai lavoratori a tempo, altri 20 lavoratori in regime di staff leasing ogni 100 assunti direttamente a tempo indeterminato.

Tutte queste soglie possono essere modificate dai contratti collettivi, anche di secondo livello, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La delega alla contrattazione è molto ampia, e quindi le parti sociali potranno aumentare o ridurre le diverse soglie esistenti, così come potranno definire modalità di calcolo differenti.

Il regime sanzionatorio ha previsto che il superamento della soglia del lavoro a termine diretto è sanzionato solo sul piano economico con l’indennizzo del 20% della retribuzione e il 50% per il primo lavoratore, ma senza conseguenze sul rapporto di lavoro. Per la somministrazione, come precedentemente spiegato nel seguente articolo, si applica il regime sanzionatorio previsto per i casi di irregolarità della fattispecie, cioè indennizzo economico e conversione del rapporto.

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.