L’astensione facoltativa per maternità computata ai fini del servizio effettivo: è un motivo di parità di trattamento e di opportunità tra uomo e donna

Il divieto di discriminazione per ragioni connesse al sesso, sancito dall’art. 15, L. 300/70 e successive modificazioni, considera ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, ovvero in ragione della titolarità o dell’esercizio di tali diritti, come violazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26663 del 22 ottobre 2018 è stata chiamata a pronunciarsi per il caso di una lavoratrice, cui era stato negato il premio aziendale per insussistenza del requisito dei trent’anni di effettivo servizio, per avere la predetta goduto di due periodi semestrali di astensione facoltativa per maternità, non computabili, secondo il datore di lavoro, ai fini del servizio effettivo.

La Suprema Corte recependo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria ha statuito che “Se si interpretasse la disciplina contrattuale nel senso preteso da parte datoriale, cioè come tale da escludere dal computo dell’effettivo esercizio necessario ai fini del premio i periodi di astensione facoltativa dal lavoro, si farebbe derivare dalle disposizioni in esame un effetto di discriminazione indiretta di genere”.

Ed infatti, prosegue la Corte “La correlazione del premio alla prestazione di effettivo servizio, con esclusione dal computo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, metterebbe le lavoratrici donne in una condizione sfavorevole e penalizzante rispetto ai colleghi uomini”.

La parità tra uomini e donne sia ormai un principio fondamentale, tale da consentire l’esclusione, quantomeno in via generale ed in termini inequivocabili di qualsiasi discriminazione basata sul sesso.

Sentenza n. 26663/2018 Corte Di Cassazione

Avv. Danila Furnari mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia e Risarcimento del danno da sinistro stradale e da colpa medica. L’Avvocato Danila Furnari ha recentemente iniziato la sua collaborazione presso lo studio legale Dedoni ove sta approfondendo le sue conoscenze anche in materia di Diritto del Lavoro.