Novità DL 148/2017: il via alla rottamazione bis.

Il DL del 16/10/2017 n.148 ha introdotto delle importanti novità in materia fiscale.

L’art. 1 disciplina la c.d. rottamazione bis.
Si tratta di un’agevolazione che viene concessa ai contribuenti per i carichi (tributi, imposte, contributi previdenziali e assistenziali, multe stradali…) affidati dall’ Agenzia della riscossione.

L’ Art.1 DL n.148/2017 recita così: “Estensione della definizione agevolata dei carichi”.
Si tratta, più precisamente, della riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali.

Ma chi può usufruire di questa agevolazione?
1) Ai sensi del comma 1 dell’art.1 DL n.148/2017, chi aveva già aderito alla precedente rottamazione (art.6 del DL 193/2016), non in regola con il pagamento delle rate, ormai scadute nei mesi di luglio e settembre 2017. I termini per il pagamento sono stati prorogati al 30 novembre 2017;

2) Ai sensi del comma 2 dell’art.1 DL n.148/2017, chi era stato escluso dalla precedente agevolazione a causa del mancato pagamento delle rateizzazioni scadute al 31 dicembre 2016. Per ottenere l’agevolazione deve presentare domanda entro il 31 dicembre 2017.
Ai contribuenti che ne avranno presentato istanza, l’agenzia delle Entrate- Riscossione: entro il 31 ottobre metterà a disposizione, sul proprio sito, il modello di adesione con il quale il contribuente potrà presentare istanza di adesione;
– entro il 31 marzo 2018 comunicherà l’importo delle rate scadute e non pagate;
– entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché le modalità di pagamento con le scadenze delle relative rate;

3) Ma un’ulteriore novità, ai sensi del quarto comma dell’art.1 del decreto-legge, riguarda l’estensione dell’agevolazione anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Il contribuente dovrà manifestare all’agente della riscossione la propria volontà di avvalersene presentando richiesta entro il 15 maggio 2018 con il modello online pubblicato dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017. Il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato in un numero massimo di 5 rate di uguale importo da pagare rispettivamente nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019 (comma sei dell’art.1 del decreto-legge).

I modelli per fare istanza di adesione all’agevolazione sono disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

I contribuenti possono pagare:

  • Accedendo al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • Con la App EquiClick;
  • Agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, agli sportelli bancari e agli uffici postali;
  • L’home banking; ai punti Sisal e Lottomatica; i tabaccai convenzionati con Banca 5;
  • Agli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e agli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane.

Dott.ssa Luisa Roberto

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