Regolamenti aziendali : il lavoratore non è tenuto a rispettarli se non sono stati espressamente accettati.

In merito ai Regolamenti aziendali, è di sicuro interesse la statuizione della Cassazione, contenuta nell’ordinanza 27422 dell’1 dicembre 2020 che, equiparando l’obbligo di risarcimento posto a carico del lavoratore in un regolamento aziendale interno ad una clausola penale, lo dichiara inapplicabile per il caso della sua mancata accettazione espressa.

 

Regolamenti aziendali e circolari interne

 

Il caso di specie riguarda un lavoratore al quale era stata eseguita una trattenuta dalla retribuzione a titolo di risarcimento dei danni in seguito ad una sua condotta negligente che aveva causato il furto di beni aziendali.

Detta trattenuta era stata motivata dal datore di lavoro con l’esistenza di una circolare interna, precedentemente comunicata a tutti i lavoratori, che prevedeva la trattenuta dalla retribuzione di una predeterminata somma di denaro quale risarcimento del danno in relazione a quella condotta negligente che era stata posta in essere dal lavoratore.

L’obbligo di risarcire il danno contenuto nella circolare non è stato ritenuto vincolante per il lavoratore, nonostante l’esistenza della sua condotta negligente che è stata legittimamente punita con la sanzione disciplinare della multa.

L’obbligo del risarcimento del danno in un determinato ammontare contenuto nella circolare infatti, deve essere inquadrato come clausola penale, una clausola dunque di formazione pattizia che non può prescindere dall’accordo tra le parti.

 

Risarcimento del danno e cluasola penale

 

La clausola penale, secondo quanto previsto dall’art.1382 del codice civile, è quella pattuizione con la quale le parti convengono che, in caso d’inadempimento, il contraente inadempiente sarà tenuto ad eseguire una determinata prestazione nei confronti dell’altro ed ha l’effetto di determinare a priori quale sarà il risarcimento del danno per l’inadempimento.

Il risarcimento del danno dunque corrisponde alla penale prevista nella pattuizione penale, che sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno e anche nel caso in cui nessun danno sia stato causato dall’inadempimento.

La clausola penale serve a rafforzare il vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento perché costituisce la liquidazione concordata ed anticipata del danno derivato, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.

Si tratta quindi di una pattuizione accessoria al contratto, nel nostro caso al contratto tipico di lavoro subordinato disciplinato dagli artt. 2094 e ss. del codice civile, che di solito viene usata dalle parti per rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale anche con effetti dissuasivi perché prevede una “pena certa” e per stabilire, dall’altro, preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempimento sollevando la parte “danneggiata” dall’onere di provare il danno ed il suo ammontare.

 

Regolamenti aziendali: devono essere accettati da ambo le parti

 

Il presupposto indispensabile per l’esistenza di una clausola penale è però che essa sia stata oggetto di specifica contrattazione e comunque approvata espressamente da ciascuna delle parti.

Secondo la Cassazione dunque la previsione di clausole penali accessorie al contratto di lavoro subordinato non si sottrae alla regola comune della necessità del consenso e non può essere imposta in via unilaterale dal datore di lavoro.

Il regolamento interno o la circolare ma anche l’ordine di servizio che contiene un obbligo di risarcimento del danno, è un atto unilaterale del datore di lavoro e se non è oggetto di contrattazione, né viene stato accettato dal lavoratore pure essendo formalmente comunicato, certamente non integra l’incontro delle volontà necessario per l’esistenza di una clausola penale che ha natura pattizia sostanziale.
Pertanto nella redazione dei regolamenti interni aziendali, circolari e/o ordini di servizio che impongono a carico del lavoratore un risarcimento del danno di ammontare predeterminato, non è sufficiente la comunicazione ovvero l’affissione in bacheca perché gli stessi diventino vincolanti.

E’ invece necessaria una preventiva contrattazione, anche per il tramite della rappresentanza sindacale ed una espressa accettazione da parte di ogni singolo lavoratore.

L’uso delle circolari e dei regolamenti interni contenenti delle penali a carico del lavoratore è una prassi ormai comune della organizzazione aziendale.

La Corte di Cassazione richiama i datori di lavoro ad una maggiore attenzione nella contrattazione iniziale del loro contenuto e alla necessità, per la loro effettiva validità ed applicazione, della esistenza del consenso espresso, escludendo che la mera comunicazione possa, così come normalmente si ritiene, sostituire un atto di adesione e accettazione da parte di ogni singolo lavoratore.

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione dei loro clienti per la consulenza nella materia del diritto del lavoro.

Avv. Andrea Dedoni  mail: andrea@studiolegalededoni.it

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.