Danno non patrimoniale: fine applicazione acritica delle tabelle del Tribunale di Milano.

La Cassazione, con la sentenza n. 25164/20, pone un ulteriore importante tassello nel percorso auspicato di unificazione e convergenza tra le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale dei due più importanti Tribunali italiani, ovvero Milano e Roma.

Danno non patrimoniale: differenze tra tribunale di Milano e tribunale di Roma

Al di là del diverso metodo di approvazione delle tabelle di Milano e Roma, in quanto le prime sono il risultato di un Osservatorio interprofessionale mentre le seconde sono state adottate dalla presidenza del Tribunale, ciò che le distingue, quanto alla quantificazione del danno, è rappresentato dal fatto che le tabelle di Milano incorporano nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale patito dal danneggiato.

La Suprema Corte, nel 2011, con una importante pronuncia (Cass. Civ. n. 12408 del 7.6.2011) aveva esteso a tutti i giudici di merito a livello nazionale l’applicazione delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Successivamente a tale pronuncia, però, ha avuto inizio un orientamento giurisprudenziale minoritario, sia di merito, sia della stessa Suprema Corte, che ha iniziato ad analizzare in termini critici il “primato” delle tabelle milanesi.

Tale orientamento, in particolare, ha trovato una chiave di volta nella nuova formulazione dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni, come modificato dalla Legge n. 124/17.

Codice delle assicurazioni: cosa cambia con l’art. 138

Nello specifico l’attuale formulazione dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni ha, da una parte, individuato i criteri da applicare per la formazione della Tabella per il calcolo del danno biologico, prevedendo altresì una personalizzazione di quest’ultimo in caso di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali e, dall’altra, individuato i criteri per il calcolo del danno morale soggettivo.

Il dettato del nuovo art. 138, pertanto, ha fissato un paletto importante, ovvero la netta distinzione del danno morale, da intendersi quale aspetto meramente interiore del danno patito, dal danno biologico, anche nella sua declinazione del danno dinamico-relazionale che, al contrario, ha ad oggetto la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.

Danno non patrimoniale: distinzioni secondo il Tribunale di Roma

Il nuovo dettato dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni ha indirizzato la giurisprudenza verso le tabelle romane che, diversamente da quelle milanesi, distinguono nettamente il danno biologico dinamico-relazionale da quello morale.

Sulla base di questo presupposto logico-argomentativo, la Corte di Cassazione, nella pronuncia oggetto di analisi (Cass. Civ.  n. 25164 del 10.11.2020), ha individuato i seguenti principi.

Innanzitutto la Corte ritiene come “sia del tutto conforme a diritto, ed integralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”.

La Corte prosegue giudicando corretta la decisione del giudice del merito allorquando ha proceduto alla “valutazione del danno morale in via autonoma e successivamente rispetto alla precedente (sia pur, nella specie, impredicibile) personalizzazione del danno biologico, volta che tale personalizzazione è specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, n. 3 nuovo testo C.d.A.

La Corte conclude, infine, stabilendo che “trova definitiva conferma normativa, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Danno non patrimoniale: decalogo per il giudice per la liquidazione del danno

Sulla base di tali principi, nella pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione individua una sorta di decalogo pratico che il giudice del merito dovrà applicare nella liquidazione del danno non patrimoniale che di seguito si riporta:

Nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:

1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell’esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.

Pur apprezzando il contenuto di tale pronuncia chiarificatrice della Cassazione, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che, sulla base dei principi indicati, individui in via definitiva e unitaria a livello nazionale i criteri di quantificazione.

Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per ogni caso che interessi la quantificazione del danno non patrimoniale.

    Avv. Alessio Scamonatti  mail: alessio.scamonatti@studiolegalededoni.it

    L’Avv. Scamonatti, fin dallo svolgimento della pratica forense, ha maturato le sue competenze professionali nel campo del diritto civile, curandone costantemente l’aggiornamento in relazione ai mutamenti legislativi e giurisprudenziali attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.