Reddito di cittadinanza: le precisazioni dell’INPS in materia di cause di esclusione dopo la legge 26/2019

A seguito delle novità introdotte con la legge 28 marzo 2019, di conversione del decreto legge 4/2019, l’INPS ha emanato la circolare 5 luglio 2019, n.100, e ha fornito nuove istruzioni in materia di reddito di cittadinanza.

Tra le diverse indicazioni contenute nella circolare in esame, l’Istituto di Previdenza ha evidenziato le novità normative, introdotte con la legge di conversione, relativamente ad alcune cause di esclusione dalla percezione del reddito di cittadinanza.

1) Rdc e dimissioni volontarie

Con la legge n. 26/2019 viene eliminata la causa di esclusione dal reddito di cittadinanza, prevista in un primo momento, per i nuclei familiari che abbiano tra i propri componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie per i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, con la sola eccezione delle dimissioni per giusta causa.

Ora il nuovo art. 2, co. 3, del decreto legge 4/2019, così come modificato dalla legge di conversione, limita la causa di esclusione dal rdc al solo componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie per i 12 mesi successivi alle dimissioni, sempre facendo salve le dimissioni per giusta causa.

2) Rdc e sottoposizione a misure cautelari/condanne definitive

In relazione a tali fattispecie la legge di conversione ha inserito nel corpo dell’art. 2, co. 1, la nuova lettera c bis), che esclude il riconoscimento del beneficio per coloro che siano sottoposti a misure cautelari personali, anche adottate a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, o siano stati condannati in via definitiva – nei dieci anni antecedenti la richiesta – per i delitti indicati all’art. 7, co. 3, del decreto.

La lista dei reati che escludono l’accesso al beneficio del rdc è stata ampliata dalla legge di conversione e attualmente ricomprende, oltre ai delitti commessi al fine di ottenere indebitamente il beneficio, anche quelli di cui agli artt. 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale (reati in materia di terrorismo e di criminalità organizzata).

dott. Alessandro Pala

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.