Andare in vacanza durante il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs n. 151 del 2001, concesso per assistere il padre disabile, legittima il licenziamento per giusta causa?

Secondo i Giudici della Corte D’Appello di Milano non sussistono gli estremi della giusta causa di licenziamento se il congedo straordinario viene utilizzato per andare in vacanza in una località lontana dalla residenza del parente disabile. Questo sul presupposto che il godimento del congedo straordinario non è necessariamente connesso all’assistenza personale e continuativa del disabile.

La Società ha proposto ricorso in Corte di Cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001 art. 42 commi 5 e 5 bis sul fondamento che utilizzare detto congedo straordinario “per andare in ferie” rappresenta un abuso ai danni della datrice di lavoro e della collettività.

La Suprema Corte con la sentenza n. 19580 del 19 luglio 2019 ha rilevato che la Corte Territoriale è caduta in errore laddove ha affermato che “ai fini del congedo straordinario in discorso, non è richiesta un’assistenza personale, continuativa ed ininterrotta in favore del familiare disabile”.

Ed invero solo ai fini del godimento dei permessi ex L. 104 del 1992 art. 33, non sussiste più l’obbligo della convivenza e quello della continuità e della esclusività dell’assistenza prestata al disabile.

Nel congedo straordinario, rileva la Suprema Corte richiamandosi a sua volta ai principi della Corte Costituzionale (sent. n. 232/2018), non solo sussiste l’obbligo della convivenza con il parente disabile ma anche “la necessità di un’assistenza permanente e continuativa che realizzi, nella quotidiana condivisione dei bisogni una costante relazione di affetto e cura”.

La Corte di Cassazione dunque ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte D’Appello per uniformarsi alla seguente statuizione “ (…) Competerà al giudice del rinvio verificare in concreto – sulla base dell’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di un beneficio volontariamente richiesto per due anni consecutivi, senza frazionamenti pure possibili – se vi sia stato o meno esercizio con modalità abusive difformi da quelle postulate dalla natura e dalla finalità per cui il congedo straordinario è consentito; in particolare se l’allontanamento dal disabile, per un lasso temporale significativo, al fine di soggiornare a centinaia di chilometri di distanza, abbia comunque preservato le finalità primarie e prevalenti dell’intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile”.

Compito del Giudice di merito sarà dunque quello di valutare in concreto se la condotta integra gli estremi di un illecito abuso dell’istituto del congedo straordinario e inoltre il Giudice dovrà ponderare se dall’illecito eventualmente accertato discenda la legittimità del datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa del dipendente.

Sentenza n. 19580/2019 Cassazione Civile sez. lavoro

Avv. Danila Furnari mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia e Risarcimento del danno da sinistro stradale e da colpa medica. L’Avvocato Danila Furnari ha recentemente iniziato la sua collaborazione presso lo studio legale Dedoni ove sta approfondendo le sue conoscenze anche in materia di Diritto del Lavoro.