La disciplina del subappalto dopo il decreto «sblocca cantieri» e i ripensamenti del legislatore in sede di conversione

Il subappalto, definito all’art. 105, co. 2, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) come «il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto» è stato oggetto di rilevanti modifiche ad opera del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, c.d. sblocca-cantieri.

Tuttavia, in relazione a gran parte delle novità introdotte dal decreto legge in materia di subappalto, si registra un passo indietro del legislatore che in sede di conversione, avvenuta con la legge 14 giugno 2019, n. 55, ha ripristinato la disciplina previgente, probabilmente per far fronte alle forti perplessità manifestate da più parti, tra cui la stessa ANAC.

La modifica più rilevante apportata dal decreto sblocca cantieri al contratto di subappalto è stata quella relativa alla soglia delle prestazioni subappaltabili di cui all’art. 105, co. 2, del codice dei contratti pubblici: il decreto legge, infatti, ha innalzato sensibilmente tale soglia, portandola dal 30 % al 50 % dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

La facoltà di subappaltare l’opera fino alla metà del valore dell’appalto è stata però ridimensionata in sede di conversione del d.l. 32/2019; la legge di conversione, infatti, ha ripristinato la soglia del 30 %, ma contestualmente ha introdotto una sospensione dell’efficacia della disposizione fino al 31.12.2020, nell’ottica di una revisione organica della disciplina dei contratti pubblici.

Peraltro, ai sensi dell’art. 1, co. 18, della legge 55/2019, nelle more della riforma, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara ed è soggetto ad una soglia pari al 40 % dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Una ulteriore novità di rilievo apportata dal decreto sblocca cantieri, ma poi venuta meno in sede di conversione è la modifica dell’art. 105, co. 4, del d. lgs. 50/2016.

Anche in questo caso il decreto legge aveva fortemente allargato le maglie dell’istituto del subappalto, abrogando le lett. a) e d) del menzionato quarto comma, che, rispettivamente, prevedevano il divieto di subappaltare l’opera ai soggetti che avessero partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto e l’onere del concorrente di dimostrare l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016.

Le modifiche in questione non hanno trovato conferma in sede di conversione del decreto e tali norme risultano ripristinate, peraltro senza applicazione della sospensione fino al 31.12.2020, come invece previsto in relazione alla soglia delle prestazioni subappaltabili.

In conclusione, la novità più rilevante è quella relativa all’innalzamento della soglia delle prestazioni subappaltabili, che resta fissata, fino al 31.12.2020, al 40 % dell’importo complessivo del contratto.

dott. Alessandro Pala

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.