Morte del paziente per una infezione contratta all’interno dell’ospedale.

Risarcimento del danno in favore degli eredi.

La Sentenza del Tribunale di Cagliari n.2028 del 19 settembre 2024

Il caso concreto

Gli eredi del signor xxx si sono rivolti allo studio Dedoni per valutare l’esistenza di colpa medica in ordine al decesso di un loro congiunto.

Quest’ultimo aveva subito un intervento in endoscopia e, in tale occasione, contratto una infezione da stafilococco aureo. Dimesso dall’ospedale dove era stato eseguito l’intervento, nonostante accusasse forti dolori e un rialzo febbrile, il giorno successivo veniva ricoverato in un altro ospedale più vicino alla sua abitazione. Moriva dopo pochi giorni dal secondo ricovero, a causa delle complicazioni verificatesi in seguito all’ infezione da stafilococco aureo.

Lo studio ha richiesto una perizia di parte ad un medico di fiducia e, considerato che gli esiti di tale perizia evidenziavano una responsabilità dei medici dell’ospedale, è stata intentata una causa per richiedere il risarcimento del danno.

In particolare nell’atto di citazione è stato allegato che all’epoca della sua morte il signor xxx era l’unico percettore di reddito all’interno della famiglia e che aveva avviato una attività imprenditoriale e contratto dei mutui, prima del suo decesso,  per l’acquisto della casa familiare e di un locale commerciale.

Il mancato apporto economico del signor xxx aveva causato un vero e proprio tracollo dell’economia familiare: i mutui in essere non potevano più essere pagati e sia la casa dove viveva la famiglia che l’immobile commerciale venivano sottoposti a pignoramento.

Gli eredi del signor xxx richiedevano, previo accertamento della colpa, imperizia e negligenza dei sanitari dell’Ospedale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quale conseguenza della morte del loro congiunto.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e con una CTU che ha avuto ad oggetto l’accertamento della colpa medica con riferimento ai due ricoveri del paziente in entrambi gli Ospedali:

Per il primo ricovero è stato richiesto al CTU se “… … … l’infezione da “stafilococco aureo”, se effettivamente accertata attraverso la documentazione medica in atti, sia stata contratta durante la degenza presso l’Azienda Ospedaliera xxxx – in caso affermativo, dica se l’Azienda Ospedaliera convenuta abbia posto in essere tutte le dovute procedure, misure di prevenzione, adempimenti come suggeriti dalle norme di legge e dalle linee guida anche internazionali al fine di scongiurare o ridurre al minimo le infezioni nosocomiali, in particolare le infezioni suddette nelle circostanze in cui esse si sono verificate, acquisendo, se possibile, anche la statistica registrata dal convenuto di contrazione di infezioni a seguito di interventi chirurgici del tipo di quello cui è stato sottoposto il signor xxxx – dica inoltre se la riscontrata infezione sia da considerarsi evento prevedibile ma non prevenibile ed evitabile – dica infine se in rapporto alle cognizioni mediche acquisite al tempo del ricovero e del decorso ospedaliero, le cure e gli interventi siano stati praticati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto”.

Per il secondo ricovero è stato richiesto al CTU se “Con riferimento al ricovero presso l’Ospedale xxx dica se con particolare riferimento alle condizioni del paziente, a seguito dell’intervento, ed in considerazione delle sue patologie, gli accertamenti e gli esami svolti siano stati adeguati ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento – dica se in rapporto alle cognizioni mediche acquisite al tempo del ricovero, le cure e gli interventi siano stati praticati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto”.

I presupposti della responsabilità della struttura sanitaria

La natura contrattuale del rapporto tra  il paziente e la struttura sanitaria in seguito al ricovero

Il nesso di causalità

Presupposto generale del risarcimento del danno è l’esistenza di una condotta illecita, l’esistenza di un danno che sia economicamente valutabile e il nesso di causalità che lega la condotta e il verificarsi del danno.

Questo schema viene attentamente ripercorso nella Sentenza del Tribunale di Cagliari che, in prima battuta, chiarisce la natura contrattuale del rapporto che si costituisce tra paziente e la struttura sanitaria presso la quale viene ricoverato. Si tratta di un contratto atipico che prende il nome di “contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”. Da un lato la struttura sanitaria si obbliga a fornire le prestazioni di carattere sanitario ma anche quelle accessorie quali le prestazioni connesse al ricovero, come il soggiorno presso una camera attrezzata, la distribuzione del vitto, la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, la somministrazione di medicinali, nonché la possibilità di utilizzare tutte le attrezzature necessarie.

Anche la condotta omissiva può essere considerata causa di un evento dannoso quando, come nel caso in esame, la struttura sanitaria  abbia violato un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso.

Per quanto riguarda nello specifico il danno da infezione, contratta durante il ricovero ospedaliero, è sufficiente che il paziente dimostri di avere contratto una infezione correlata all’assistenza in seguito al ricovero presso una determinata struttura sanitaria e i danni dalla stessa derivati.

L’inadempimento della struttura sanitaria alle obbligazioni generate dal contratto potrà essere fatto valere dai congiunti iure hereditario.

Per gli eredi, poiché la responsabilità deriva da un contratto, sarà sufficiente provare la conclusione del contratto e quindi l’avvenuto ricovero presso la struttura sanitaria, descrivere la mancata ovvero l’errata esecuzione di una delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione sanitaria, il danno subito e dare adeguata dimostrazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno sofferto.

Circa l’esistenza del nesso di causalità la Sentenza mette in evidenza che, in campo civilistico, è sufficiente provare la “relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non” e pertanto gli eredi del signor xxx, avevano l’onere di dimostrare, attraverso un calcolo probabilistico, che l’opera dei medici o dei sanitari ove correttamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di impedire l’evento.

Il risarcimento del danno da colpa medica. Presupposti e criteri di calcolo

Il danno patrimoniale e non patrimoniale iure proprio

Il danno iure hereditatis

Il danno catastrofale

Il danno iure proprio è conseguente alla sofferenza  direttamente patita nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto e si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale iure proprio si concretizza nelle perdite del reddito del defunto che sarebbe stato goduto anche dai suoi prossimi congiunti e del quale avrebbero presumibilmente continuato a beneficiare durante la sua vita.

Il risarcimento del danno patrimoniale comprende sia il danno emergente, rappresentato dalle perdite economiche e dalle spese effettuate a causa della morte del congiunto (per esempio spese funerarie, sanitarie per affrontare le cure e/o i trasferimenti del coniuge e dei suoi familiari che devono assisterlo), sia il danno da lucro cessante che consegue alla perdita del reddito prodotto del defunto che sarebbe servito per provvedere alle esigenze familiari.

Per quantificare il risarcimento del danno patrimoniale gli eredi del signor xxx hanno depositato in causa le sue ultime denunce dei redditi. Si è proceduto quindi a moltiplicare il reddito perduto per un dato coefficiente di capitalizzazione che deve temperare il vantaggio degli eredi che ricevono immediatamente il reddito futuro del congiunto. Il Giudice del tribunale di Cagliari ha ritenuto di dover applicare le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2022 e aggiornate nel 2023 contenenti i criteri per la capitalizzazione anticipata delle rendite future per la liquidazione del danno permanente da incapacità di guadagno.

Il danno non patrimoniale iure proprio è il danno biologico e morale patito dai congiunti della vittima a seguito del decesso di quest’ultimo.

Il danno biologico ricorre nel caso in cui la perdita del congiunto abbia determinato nei familiari una lesione dell’integrità psicofisica

Il danno morale deriva invece dalla recisione grave e irreparabile del diritto costituzionalmente tutelato al legame familiare, derivante dal decesso del congiunto.

Il danno non patrimoniale iure hereditatis è il danno biologico da lesioni e danno morale patiti dal loro congiunto signor xxx  nel periodo intercorrente fra l’intervento chirurgico subito durante il ricovero e fino al decesso.

La giurisprudenza costante di legittimità ritiene configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale quando la morte sopravvenga dopo “apprezzabile” lasso di tempo dall’evento lesivo

Il danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico), infine, è quel danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nel lasso temporale tra l’evento lesivo e la morte.

Le conclusioni del Tribunale di Cagliari

La condanna al risarcimento del danno

La Consulenza Tecnica d’Ufficio, dal quale il Giudice ha tratto il proprio convincimento  ha stabilito, in relazione al primo ricovero che “ … Non vi sono elementi per poter affermare che l’infezione da stafilococco aureo sia stata contratta durante la degenza presso l’Azienda Ospedaliera xxx.” Ed anche che “… … …non vi sono nella documentazione clinica elementi che permettono di evidenziare o negare comportamenti omissivi che abbiano determinato un aumento del rischio di contrarre infezioni in relazione all’intervento. Per tali motivi è stata esclusa la responsabilità della struttura sanitaria dove il signor xxx era stato ricoverato per essere sottoposto all’intervento in endoscopia.”

Il Giudice ha invece ritenuto sussistere la responsabilità dei sanitari in servizio presso l’Ospedale nel quale il signor xxx era stato ricoverato per la seconda volta.

Ed infatti nella CTU si evidenzia che “… … … quanto ampiamente noto e consolidato tra i principi generali delle infezioni e in particolare delle infezioni gravi e cioè che una terapia inappropriata riduce le possibilità di sopravvivenza in maniera significativa”.

Nel caso di specie, come messo in evidenza nella Sentenza, “… … … veniva instaurata una terapia con cefotaxime a dosaggio decisamente subottimale e con claritromicina, molto probabilmente nel sospetto di una infezione respiratoria, per a fronte di un RX del torace del 13.6 che ancora non documentava con chiarezza addensamenti flogistici”. Nella realtà avrebbero dovuto essere esplorate anche cause alternative dello stato infettivo ma sicuramente plausibili in un paziente recentemente operato. A tale riguardo sarebbe stato utile, assolutamente prima della terapia antibiotica (ad ampio spettro), effettuare esami colturali per la identificazione del focolaio infettivo, primo fra tutti l’emocoltura.”

Alla luce delle considerazioni e valutazioni svolte e alla stregua del modello di ricostruzione del nesso causale fondato sul giudizio di probabilità giuridica (il “più probabile che non”) deve ritenersi provato il nesso di causalità giuridica tra la condotta dei sanitari del reparto di Medicina generale dell’Ospedale xxx e il decesso del sig. xxx. Per tali motivi i clienti dello studio Dedoni hanno ottenuto il risarcimento dei danni subiti dalla morte del loro congiunto nella complessiva somma di euro 2.273.232, oltre al ristoro delle spese legali e delle spese della consulenza medica di parte che avevano anticipato.

Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per la soluzione di ogni controversia in materia di responsabilità medica.

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.