Le azioni di protesta collettive dei lavoratori diverse dallo sciopero : La vicenda.
Con la Sentenza n.12269 del 9 maggio 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento disciplinare intimato da una società di trasporti nei confronti di un lavoratore per aver effettuato, così come altri 11 suoi colleghi, un turno di lavoro diverso rispetto a quello disposto dall’azienda datrice di lavoro, in violazione del CCNL, in segno di protesta contro l’organizzazione imposta dall’azienda.
La società ha considerato la condotta come una grave insubordinazione, dal momento che la protesta non era stata formalmente proposta da alcun sindacato ma si articola al di fuori di uno sciopero tradizionale.
La Corte d’Appello di Napoli aveva considerato che la condotta adottata dai lavoratori si ponesse “comunque al di fuori dei canali di lotta ed anche di autotutela che l’ordinamento garantisce ed offre e non può considerarsi lecita” e pertanto classificò la condotta del lavoratore al di fuori dello sciopero, considerando però illegittimo il licenziamento perché la condotta doveva essere punita con una sanzione conservativa perché non integrava grave insubordinazione ma la sola inosservanza delle istruzioni dedotte dal datore di lavoro.
La società, con quattro motivi, proponeva ricorso in via principale con i quali sosteneva la legittimità del licenziamento intimato. Il lavoratore da canto suo, proponeva ricorso incidentale affermando che la sua condotta rientrava nella fattispecie di sciopero atipico.
La definizione del diritto di sciopero secondo la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito dei principi particolarmente rilevanti già sostenuti dalla giurisprudenza. Ha ribadito che lo sciopero costituisce un atto a forma libera, non richiedendo la proclamazione da parte del sindacato, “configurando esso un diritto la cui titolarità spetta individualmente ad ogni lavoratore, mentre il solo esercizio deve esprimersi in forma collettiva”.
La Suprema Corte ha poi affermato che il comportamento adottato dal lavoratore non poteva essere considerato come sciopero, visto e considerato che questo richiede l’astensione almeno parziale dal lavoro che non sussisteva nel caso di specie.
La Corte d’Appello di Napoli non aveva però valorizzato il fatto che il comportamento posto in essere dal lavoratore non fosse una scelta del singolo lavoratore ma il frutto di una scelta collettiva volta a ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro anche da un punto di vista retributivo.
Nella decisione, la Corte di Cassazione ha evidenziato la tutela prevista dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali che tutelano, non solo lo sciopero ma anche l’azione di protesta collettiva, precisando che “il diritto di sciopero è soltanto una delle manifestazioni e delle forme di autotutela collettiva dei lavoratori in quanto parte della più ampia categoria delle azioni collettive protette dall’ordinamento”.
La libertà sindacale viene prevista dall’articolo 39 della Costituzione e deve essere intesa in senso ampio, comprendendo la libertà di scelta delle forme organizzative e delle modalità dell’azione.
La Cassazione, a sostegno del proprio orientamento, ha considerato la disciplina sovranazionale: l’articolo 28 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea, l’articolo 13 della Carta Comunitaria Europea dei Diritti Sociali Fondamentali dei Lavoratori e l’articolo 6 della Carta Sociale Europea. In particolare, l’articolo 28 della Carta dei Diritti Fondamentali dispone: “i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti d’interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”.
La Suprema Corte ha affermato che la forma di protesta presa in considerazione nella decisione della Corte d’Appello costituisce una forma di azione collettiva tutelata dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali indicate, ed ha altresì precisato che il caso di specie non presentava alcuna attinenza con manifestazioni illecite dell’attività sindacale quali: il picchettaggio, l’occupazione di azienda, il sabotaggio, il boicottaggio o il blocco delle merci.
Le azioni poste in essere dal lavoratore avevano come finalità quella di ottenere il rispetto dei contratti collettivi e pertanto non sono punibili con l’irrogazione di alcun tipo di sanzione conservativa o espulsiva.
La Corte di Cassazione ha richiamato le Sentenze n.9526 e 9538 del 2025,
peraltro riguardanti la medesima società e la medesima questione chiarendo i confini tra sciopero, azione collettiva e legittimità del recesso datoriale. Alla base delle decisioni la Suprema Corte poneva la tutela dei diritti collettivi dei lavoratori anche in assenza di una proclamazione formale dello sciopero.
Le azioni di protesta collettive dei lavoratori: la decisione:
Nella Sentenza analizzata si afferma un principio di diritto e di civiltà: “l’esercizio di un’azione collettiva protetta dall’ordinamento, che senza trasmodare in atti violenti o in danneggiamenti, persegua la finalità di ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non può dar luogo ad un licenziamento per giusta causa, rivelandosi esso vietato ai sensi dell’art.4 della Legge n.604/1966”.
Con riferimento all’articolo 4 della Legge n.604/1966 la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che per “partecipazione ad attività sindacali” debbano essere comprese tutte quelle attività che abbiano come scopo quello di far valere diritti o rivendicazioni dei lavoratori dipendenti, a patto che non vengano attuate con forme di violenza o comportamenti penalmente rilevanti.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il giudice di merito ha il compito di effettuare tutti gli accertamenti necessari “al fine di conoscere la natura, l’oggetto e le modalità dell’attività sindacale posta in essere dal lavoratore e di verificare se il suo licenziamento sia stato determinato da un intento di ritorsione rispetto all’attività medesima”.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale che riguardava l’accertamento della nullità del licenziamento, con conseguente assorbimento degli altri ed ha rigettato i motivi del ricorso principale, applicando l’articolo 18 comma 1 dello Statuto dei lavoratori, dichiarando così la nullità del licenziamento intimato al lavoratore.
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L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
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