La nuova indennità di disoccupazione Naspi

L’INPS fornisce i primi chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione dopo le novità introdotte dalla L. n. 207/2024.

L’INPS, con la circolare n. 98/2025, ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 3 del D.Lgs 22/2015 modificato dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla Naspi per tutti gli eventi di disoccupazioni avvenuti dall’1 gennaio 2025.

La normativa di riferimento.

L’art. 1, comma 171, della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato l’art. 3 del D.Lgs 4 marzo 2015 n. 22, introducendo al comma 1 dell’art. 3, la lettera c-bis) che prevede “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.

Requisiti per l’ottenimento della Naspi: il requisito delle tredici settimane di contribuzione.

L’introduzione della lettera c-bis) all’art.3, fornisce un nuovo requisito per l’accesso all’indennità di disoccupazione per tutti coloro che dopo essersi dimessi volontariamente o a seguito di risoluzione consensuale successivamente perdono un secondo impiego involontariamente e presentano la domanda per l’accesso alla Naspi. L’INPS ha chiarito che per “evento di disoccupazione” si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro cui è conseguito lo stato di disoccupazione e ha precisato che la norma in esame trova applicazione soltanto per le domande Naspi presentate a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro avvenuta dopo il primo gennaio 2025.La novità per l’accesso alla Naspi riguarda dunque il fatto che al verificarsi di una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, a decorrere da quest’anno, il richiedente dovrà aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale, sempre che tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si sta chiedendo la Naspi. Il requisito delle tredici settimane di contribuzione, secondo quanto chiarito da INPS, è un arco temporale che va dalla cessazione per dimissioni volontarie /risoluzione consensuale alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui il lavoratore chiede la Naspi. Secondo i chiarimenti di INPS, saranno considerate utili ai fini del calcolo delle tredici settimane tutte le settimane retribuite e quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo quali: “i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare”. 

Esclusioni.

La circolare INPS chiarisce che il rispetto della nuova soglia delle tredici settimane non riguarda le ipotesi di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa che continuano a dare accesso pieno alla Naspi, i casi di dimissioni a seguito del rifiuto al trasferimento oltre i 50 Km e le dimissioni durante il periodo di maternità e paternità.L’INPS ha chiarito l’incidenza della nuova disciplina a seconda della tipologia del contratto di lavoro e ha precisato nella propria circolare quanto segue “mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la Naspi può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato”.Inoltre l’Istituto Previdenziale ha sottolineato che la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non avrà nessun effetto sulla determinazione della misura dell’indennità né sulla durata della medesima per cui continueranno ad applicarsi gli art. 4 e 5 del D.Lgs. 22/2015.

Gli Avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

 

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.