Nell’interpretazione del contratto, occorre muovere dal significato letterale delle parole e delle espressioni utilizzate dalle parti e, soltanto qualora tale criterio non consenta di individuare con sufficiente chiarezza la comune intenzione dei contraenti, è possibile ricorrere agli ulteriori canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362-1365 c.c. e, ove questi risultino insufficienti, ai criteri interpretativi e integrativi di cui agli artt. 1366-1371 c.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale Civile di Cagliari con la recente Sentenza n.2348/2026 pubblicata in data 13 ottobre 2026.
Il caso concreto.
Lo Studio Legale Dedoni ha difeso le ragioni di un Comune in un giudizio promosso da una società affidataria dell’appalto per il servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, che ha agito contro l’amministrazione comunale per ottenere il pagamento della somma capitale di €.176.000,00, quale asserito credito derivante dal conferimento dei rifiuti della raccolta ordinaria presso i consorzi di filiera.
Nell’interesse del Comune è stata contestata l’interpretazione delle norme contrattuali fornite dalla controparte che riteneva che i rifiuti derivanti dalla raccolta ordinaria rientrassero tra i “materiali recuperati” e come tali di proprietà della appaltatrice del servizio di raccolta, con conseguente diritto al pagamento dei ricavi derivanti dal conferimento presso i consorzi di filiera.
Da una attenta analisi delle clausole del contratto e del capitolato speciale d’appalto, è stato chiarito che i “materiali recuperati“, che controparte assimilava ai rifiuti derivanti dalla gestione ordinaria, si riferivano invece esclusivamente ai materiali derivanti dai servizi straordinari di raccolta dei rifiuti, da tenere distinti dai “rifiuti recuperabili” inerenti il servizio ordinario di raccolta e di esclusiva proprietà del Comune.
La distinzione tra i “rifiuti recuperabili” e i “materiali recuperati“, solo i primi di proprietà del Comune, risultava dal tenore letterale del contratto e da una analisi sistematica delle clausole ivi presenti, oltre che confermata dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto di appalto.
È stato pertanto chiesto il rigetto della domanda formulata nei confronti del Comune.
La decisione del Tribunale Ordinario di Cagliari
All’esito dell’istruttoria, condotta mediante l’esame della documentazione prodotta in giudizio, il Giudice del Tribunale Ordinario di Cagliari, dopo aver delineato la gerarchia dei criteri interpretativi dettati dal codice civile, ha integralmente condiviso l’interpretazione del contratto e del capitolato d’appalto fornita dallo Studio Legale Dedoni.
Più precisamente, il Giudice ai fini della ricostruzione della la comune intenzione delle parti ha analizzato il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, dalle parti riportando in motivazione le singole clausole contrattuali dalla lettura delle quali ha ritenuto che solo i rifiuti recuperabili siano di esclusiva proprietà del Comune, per poi confermare detta interpretazione sulla base del comportamento tenuto durante il rapporto di appalto e della mancanza di una prassi generale interpretativa, di rilievo locale, diversa rispetto a quella prospettata dal Comune.
Nell’esame dei vari criteri interpretativi, il Giudice ha così ritenuto di dare maggior rilievo al senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, considerati i criteri principali ai fini della ricostruzione della reale volontà delle parti: «Come affermato dalla giurisprudenza, nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi-integrativi previsti dall’art. 1366 cod. civ. all’art. 1371 cod. civ. (Cass. n. 33451 del 2021; conf. n. 6444 del 2025).».
All’esito del giudizio, il Tribunale ha rigettato la domanda formulata nei confronti del Comune condannando l’attrice al rimborso delle spese di lite, quantificate in € 14.103,00 a titolo di compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
La Sentenza del Tribunale di Cagliari ribadisce l’importanza di un’effettiva e rigorosa interpretazione dei contratti, indispensabile per individuare l’esatta portata dei diritti e degli obblighi delle parti, poiché solo attraverso un’attenta analisi delle clausole contrattuali è possibile accertare il reale contenuto del rapporto negoziale, evitando il riconoscimento di pretese prive di fondamento e garantendo così un’effettiva tutela giudiziaria dei diritti.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.
Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.