L’indennità di cassa consiste in una particolare voce retributiva di natura contrattuale, finalizzata a compensare il lavoratore per il rischio di ammanchi di cassa.
Poiché non si tratta di un istituto regolato direttamente dalla legge, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità sono rimessi alla disciplina dei contratti collettivi.
Sul punto, stanti le differenti formulazioni contenute nei contratti collettivi, la Corte di Cassazione, Sez. lav., con l’ordinanza n. 22294/19 del 5 settembre 2019 ha chiarito in quali ipotesi sorge il diritto all’indennità.
Nell’ordinanza in questione la Corte ha preso in esame il C.C.N.L. Commercio e, dopo aver ribadito la pacifica genesi contrattuale dell’indennità di cassa e maneggio denaro, ha affermato che «le condizioni di insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell’interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale», aggiungendo che – ai fini del riconoscimento dell’indennità – l’attività del lavoratore svolta a contatto con il denaro deve avere carattere di esclusività o quanto meno di continuatività e non occasionalità.
Inoltre, rileva l’esposizione del lavoratore a responsabilità per l’attività svolta e, proprio su tale ultimo punto, la Corte ha precisato nell’ordinanza citata il suo precedente orientamento, chiarendo che ai fini del diritto all’indennità la responsabilità per errore del dipendente è da ritenersi implicita nelle attività «di cui l’incasso costituisce prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall’art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta».
Ciò detto, l’esistenza del diritto alla corresponsione dell’indennità di cassa dovrà essere valutata dopo l’attenta lettura del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, ferma restando la condizione per la quale l’indennità è dovuta solo al lavoratore che svolga in via prevalente l’attività di maneggio ed incasso del denaro.
dott. Alessandro Pala
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.