I contratti collettivi non possono impedire l’applicazione del contratto di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente, in base al quale un lavoratore è posto alle dipendenze di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, è una forma contrattuale che rientra nell’ambito del c.d. lavoro flessibile.

Il ricorso a tale figura contrattuale è spesso osteggiato dalle parti sociali, che spesso cercano di esercitare, attraverso la contrattazione collettiva, un potere di veto in ordine ad esso.

Tuttavia sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza 13 novembre 2019, n. 29423, ha posto un vincolo alla possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire un veto sulla applicazione del contratto di lavoro intermittente.

In particolare, la Corte rileva che la disciplina legislativa in materia – prima quella introdotta dal d.lgs 276/2003 e, infine, quella di cui al d.lgs 81/2015 – non riconosce in modo esplicito un potere delle parti sociali di interdire la possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

La legge, semmai, si limita a prevedere il potere delle parti sociali di individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente (art. 13, d.lgs 81/2015).

La disposizione in esame smentisce la possibilità per le parti sociali di impedire in toto l’utilizzo di tale forma contrattuale, dal momento che, nel caso di inerzia nell’individuazione delle ipotesi di ricorso al lavoro intermittente, è previsto il potere di intervento sostitutivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante apposito decreto ministeriale.

L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella Sentenza in esame è di sicuro interesse, perché sebbene limitata al lavoro flessibile, non è escluso che essa possa essere in futuro estesa anche ad altre tipologie di lavoro flessibile come il c.d. staff leasing, con il conseguente ridimensionamento del potere delle parti sociali di impedire il ricorso a tali figure contrattuali.

  dott. Alessandro Pala

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.