Legittimo il licenziamento del dipendente che reagisce al trasferimento assentandosi ingiustificatamente per 15 giorni

Con la sentenza del 16 ottobre 2019, il Tribunale di Frosinone si è pronunciato sul licenziamento intimato per giusta causa al lavoratore che resta assente ingiustificato dal posto di lavoro reagendo alla pretesa illegittimità, per il lavoratore, del trasferimento disposto dall’azienda.

Nel caso di specie, il Tribunale di Frosinone ha giudicato legittimo il licenziamento perché durante l’istruttoria testimoniale è emerso che il trasferimento preventivamente disposto a carico del lavoratore era motivato da oggettive esigenze di natura organizzativa.

Oltretutto, il Tribunale ha ritenuto sproporzionata la reazione del lavoratore perché la nuova sede di lavoro aveva una distanza dalla sua abitazione solo leggermente superiore a quella della precedente sede e i costi sostenuti per viaggio, sia con i mezzi pubblici che con la propria autovettura, sarebbero stati assimilabili.

Il Tribunale di Frosinone ha richiamato la recente sentenza n. 21391/2019 della Cassazione secondo cui “l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettivo, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contraria alla buona fede”.

Inoltre, la sentenza disposta dal Tribunale, ha evidenziato che il lavoratore, oltre a rimanere assente ingiustificato presso la sede di destinazione, non ha nemmeno messo a disposizione dell’azienda le proprie energie lavorative presso la sede di partenza, come espresso nella sentenza n. 3949/2016 della Cassazione: “in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all’inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 1460 c.c., comma 2, sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, configurandosi altrimenti l’arbitrarietà dell’assenza dal lavoro”.

      dott.ssa Valentina Demotis

    L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
    E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

    Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.