Gli interessi di mora e la Legge dell’usura

 

La Corte di Cassazione Civ., Sez. III, con l’Ordinanza n. 27442/18 del 30.10.2018, ribadisce ancora una volta il principio generale per cui gli interessi di mora rientrano a pieno titolo nella legge antiusura n.108/96: «Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall’art. 2, comma 4, I. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari, con le conseguenze di cui si dirà più oltre.»; ed ancora «L’art. 2 I. 108/96, cit., vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista. Questa norma s’applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d’un capitale o della dilazione d’un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.).».

Precisa la Corte di Cassazione, con una ampia ed interessante riflessione, che detta conclusione è l’unica consentita da tutti i quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale (interpretazione letterale, interpretazione sistematica, interpretazione finalistica e interpretazione storica).

Sotto quest’aspetto, la sentenza non costituisce alcuna novità in quanto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio per cui anche gli interessi di mora rientrano nella legge sull’usura n.108/96, risultando molto più interessanti le precisazioni finali, alle quali peraltro viene dato poco spazio argomentativo.

La prima precisazione riguarda il principio che il tasso soglia fissato dal Ministero per gli interessi corrispettivi costituisce lo stesso criterio di valutazione dell’usura anche per gli interessi di mora, senza alcuna necessità di un incremento arbitrario di qualche punto percentuale, come viene effettuato nella prassi bancaria e nei Tribunali di merito: «…il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 I. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora- soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.»

La seconda precisazione riguarda l’inapplicabilità della disciplina dell’art.1815, comma 2, c.c. con la conseguenza che in caso di nullità dei tassi moratori per violazione della legge sull’usura, si applicheranno i tassi legali: «Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale

Su questo secondo aspetto, si spera che la Corte di Cassazione chiarisca meglio le motivazioni in quanto l’inapplicabilità dell’art.1815 c.c. costituisce un’evidente discriminazione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi e un diverso trattamento che pare non giustificato dal testo normativo.

Avv. Marcello Ibba

mail: marcello.ibba@studiolegalededoni.it

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Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.