Finisce lo smart working

Dal prossimo 15 ottobre i dipendenti pubblici ritornano in ufficio

Con decreto del 23 settembre 2021, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, è stato disposto che i dipendenti del pubblico impiego, a far data dal 15 ottobre 2021, accedano alla modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche e cioè in presenza.

Smart working: la normativa di riferimento.

L’art. 87 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 in tema di Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino ad un data antecedente stabilita con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, il lavoro agile sarebbe stata la modalità ordinaria di rendere la prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Recentemente il D.L n. 127 del 21 settembre 2021 ha esteso l’obbligo del green pass anche ai lavoratori del pubblico impiego e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.

All’interno di tale cornice si inserisce dunque il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto il rientro sul posto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Finisce lo smart working: le ragioni della necessità del lavoro in presenza.

Nella relazione illustrativa del DPCM in parola si legge che il Legislatore, all’inizio della pandemia, aveva introdotto una nuova forma di svolgimento della prestazione lavorativa, individuata nello smart working o lavoro agile, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemiologia da Covid -19, limitando il lavoro in presenza solo alle attività indifferibili.

Già lo stesso art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 aveva previsto che tale modalità operativa potesse cessare anche prima della fine dello stato di emergenza qualora vi fosse stato l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri su parere del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Ferma dunque la previsione normativa che ha individuato nella data del 15 ottobre la fine dello svolgimento dell’attività lavorativa in modo agile, nella relazione illustrativa, emerge anche una motivazione di natura economica che avrebbe indotto il Governo a prendere tale decisione.

Si legge nella relazione che “Nell’attuale fase storica ed economica che il Paese sta vivendo occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, a tale scopo, occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità”.

Nella relazione illustrativa al DPCM del 23 settembre 2021 emerge altresì l’intento del Governo di contemperare l’esigenza di una ripresa dell’Amministrazione pubblica al massimo delle proprie capacità e per sostenere cittadini e imprese, con estensione dell’obbligo, anche al comparto della Pubblica Amministrazione, di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid – 19 (cd green pass), al fine di rafforzare la cornice di sicurezza sul lavoro in presenza.

Inoltre deve precisarsi che il rientro in presenza del personale delle Amministrazioni Pubbliche avverrà gradualmente in quanto dovrà essere necessariamente corredato da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione “ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità”.

Finisce lo smart working: modalità organizzative per il rientro in presenza e il rientro graduale. 

Il testo definitivo del decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione in data 8 ottobre 2021

La Conferenza Unificata, nella seduta del 7 ottobre 2021, ha espresso parere favorevole allo schema di decreto sulle modalità organizzative per il rientro in presenza di tutti i lavoratori pubblici e alle linee guida Funzione Pubblica-Salute sui meccanismi di controllo e verifica del green pass nelle amministrazioni.

Ciascuna amministrazione dunque sarà autonoma nell’organizzare i controlli. L’accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all’accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.

Saranno rese disponibili in tempo utile specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass da parte delle amministrazioni e sarà consentito, in caso di malfunzionamento di tali soluzioni, l’utilizzo dell’applicazione “VerificaC19”, disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili.

È previsto, altresì, per le attività che necessitano pianificazione e programmazione anche di turni, come ad esempio nel comparto dei trasporti, che il datore di lavoro possa richiedere, con anticipo non superiore alle 48 ore, ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni sul green pass al fine di soddisfare le esigenze organizzative e garantire un’efficace programmazione del lavoro.

Siamo in grado di anticipare il testo definitivo del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Conseguenze in caso di mancato possesso/esibizione del green pass.

Il dipendente pubblico che risulterà sprovvisto della certificazione verde da Covid – 19, non potrà accedere o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato. A tale assenza conseguirà la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino all’esibizione della certificazione verde.

Non sono previste deroghe. Dall’obbligo di green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.

Gli avvocati dello studio Legale Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.

 

Avvocato Danila Furnari

mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia e Risarcimento del danno da sinistro stradale e da colpa medica. L’Avvocato Danila Furnari ha recentemente iniziato la sua collaborazione presso lo studio legale Dedoni ove sta approfondendo le sue conoscenze anche in materia di Diritto del Lavoro.