La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la Sentenza n. 24100/2019 si è pronunciata sull’applicabilità dell’indennità di cui all’art. 32, co. 5, della legge 183/2010 al contratto di collaborazione a progetto viziato da illegittimità.
La disposizione in questione stabilisce che «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604»; essa si riferisce perciò ad una generica conversione di contratti a tempo determinato, rimettendo all’interprete l’individuazione dei tipi contrattuali soggetti alla disciplina dell’indennizzo onnicomprensivo.
In sostanza, secondo i Giudici di Legittimità, tale disposizione si presta facilmente ad interpretazioni estensive: all’interno del perimetro del comma 5 la Corte ha infatti incluso non solo il contratto di somministrazione a termine, ma anche quello di lavoro autonomo a termine (v. Cass. 3 agosto 2018, n.20500) convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto la Corte ribadisce che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 32, comma 5, è necessario verificare la sussistenza di due condizioni: la prima riguarda la natura a tempo determinato del rapporto e la seconda la presenza di un fenomeno di conversione.
Riguardo alla prima condizione, nella sentenza in commento si legge che la temporaneità del rapporto debba essere intesa come intrinseca limitazione nel tempo di un’attività, destinata a cessare con il raggiungimento di un obiettivo chiaramente predefinito; per questo motivo, il contratto a progetto viene definito come “ontologicamente” a tempo determinato, in quanto sebbene non preveda una data finale, comporta comunque la temporaneità del rapporto.
La seconda condizione, invece, può essere ricavata dalla legge: l’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, infatti, dispone che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto».
Ciò detto, la Corte, applicando i requisiti anzidetti, stabilisce che il regime indennitario ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 trova applicazione anche con riferimento al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, «in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione».
dott. Alessandro Pala
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.