Assunzioni con questionari a prova di privacy

Il Garante della Privacy, con Provvedimento del 5 giugno 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, ha stabilito che il datore di lavoro può trattare solo i dati sensibili, oggi definiti “particolari”, indispensabili per gestire la fase prima dell’assunzione del lavoratore o nel corso del rapporto di lavoro.

Il provvedimento si applica nei confronti di tutti i soggetti che effettuano trattamenti per finalità di instaurazione, gestione e/o estinzione di un rapporto di lavoro. Nello specifico:

  • agenzie per il lavoro e altri soggetti che, in conformità’ alla legge, svolgono, nell’interesse di terzi, attività’ di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale, compresi gli enti di formazione accreditati;

  • persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale;

  • organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa dell’Unione europea, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;

  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;

  • soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, che disciplina la professione di consulente del lavoro;

  • associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;

  • medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità’ di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate.

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e’ effettuato per:

  • adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi come l’erogazione di contributi, l’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale;

  • la tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

  • perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità’ fisica del lavoratore o di un terzo;

  • far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria o amministrativa;

  • adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità’ del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività’ lavorativa o professionale;

  • garantire le pari opportunità’ nel lavoro;

  • perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

Il Garante della privacy distingue fra i trattamenti effettuati nella fase preliminare all’assunzione da quelli messi in atto nel corso del rapporto di lavoro.

Le agenzie per il lavoro e le società di intermediazione possono trattare i dati particolari solo se la raccolta è giustificata da scopi legittimi e necessari per instaurare il rapporto di lavoro e i questionari usati in fase di selezione devono riguardare solamente le informazioni necessarie per l’assunzione.

Nel corso del rapporto di lavoro il datore potrà trattare i dati relativi a convinzioni religiose solo per la fruizione dei permessi o per l’erogazione dei servizi mensa e, nei casi previsti dalla legge, per l’obiezione di coscienza. Per ciò che riguarda, invece, i dati che rivelano le opinioni politiche o sindacali, il datore di lavoro può trattarli non solo per la fruizione dei permessi, ma anche per far godere di periodi di aspettativa o per l’esercizio dei diritti sindacali. Quanto ai permessi per partecipare a operazioni elettorali, non dovrà essere richiesto il documento che designa il rappresentante di lista o il partito di appartenenza, ma sarà sufficiente la certificazione del presidente di seggio.

Il Garante nel provvedimento stabilisce che i dati devono essere raccolti presso l’interessato e tutte le comunicazioni che contengono dati particolari devono essere personali. Se si usa un documento cartaceo, dovrà essere trasmesso in plico chiuso, salvo che sia necessario ottenere una firma per attestare la ricezione. I documenti che contengano categorie particolari di dati da trasmettere ad altri uffici devono contenere solo le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.

 

    dott.ssa Valentina Demotis

L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .

Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.