Contratto di appalto di servizi: violazione degli obblighi contributivi da parte dell’appaltatore.

Con la recentissima Sentenza n. 135/2023, la Corte d’Appello di Sassari ha avuto modo di esprimere un importantissimo principio in materia di obbligo al pagamento del corrispettivo nei contratti di appalto.

Nei contratti di appalto di servizi il cui oggetto si sostanzia nell’esecuzione di un’attività che necessita del personale alle dipendenze dell’appaltatore, è prassi inserire una clausola che preveda in capo all’appaltatore l’obbligo di garantire la regolarità contributiva previdenziale, fiscale e normativa con riferimento al personale impiegato nell’appalto.

Questo perché il committente è obbligato, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al pagamento, in solido con l’appaltatore, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti dell’appaltatore.

Pertanto, la violazione di detta clausola contrattuale ingenera una responsabilità da parte dell’appaltatore, che pure potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni che dovessero derivare in capo al committente per le violazioni e omissioni retributive e contributive in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione, e ciò ai sensi dell’art. 1218 c.c.

L’eccezione di inadempimento: nel contratto d’appalto giustifica il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell’appaltante.

Accanto al generale rimedio della responsabilità contrattuale, l’ordinamento prevede un ulteriore strumento a tutela del committente e, più in generale, del contraente che si trova a dover affrontare l’inadempimento della controparte, ovvero la cosiddetta eccezione di inadempimento disciplinata dall’art. 1460 c.c.

La disposizione richiamata consente al contraente di rifiutare l’esecuzione della prestazione a fronte dell’inadempimento di controparte della propria prestazione.

La posizione della Corte d’Appello.

L’eccezione di inadempimento può limitarsi all’inesatto inadempimento. L’onere della prova dell’esatto adempimento dell’assorbimento degli obblighi contributivi è in capo all’appaltatore.

La Corte d’Appello di Sassari ha precisato che una volta che le parti si siano accordate nel senso di prevedere espressamente l’obbligo di rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e normativi e garantisca in tal senso, incorre in un grave inadempimento l’appaltatore che violi tale clausola contrattuale, legittimando altresì il committente al rifiuto della prestazione ovvero al pagamento del corrispettivo.

La vicenda riguardava un contezioso insorto tra una struttura alberghiera e un animatore turistico il quale, nonostante nel contratto di appalto si fosse impegnato a garantire la predetta regolarità contributiva e retributiva dei soggetti impiegati nell’appalto, aveva invece impiegato lavoratori irregolari e illegittimamente somministrati, circostanza questa emersa a seguito di un accesso ispettivo dell’INPS.

Lo Studio Legale Dedoni aveva assistito la struttura alberghiera sostenendo appunto la legittimità del mancato pagamento del corrispettivo proprio in ragione della violazione della clausola contrattuale contenuta nel contratto da parte dell’appaltatore.

In primo grado il Tribunale aveva dato ragione all’appaltatore ma la Corte d’Appello di Sassari, sposando i motivi di appello sollevati dallo Studio Legale Dedoni, ha ribaltato completamente l’esito del giudizio, affermando che “le norme richiamate sono poste a salvaguardia dei lavoratori nei casi in cui come nell’appalto, vi sia un decentramento del loro operare in diverse strutture e presso soggetti diversi dal datore di lavoro, e non disciplinano i rapporti tra committente ed appaltatore sul piano dei loro rispettivi diritti e obblighi né in merito alla responsabilità contrattuale….l’inadempimento grave dell’appaltatrice all’obbligazione principale così come prevista in contratto legittimava la committente a sospendere in autotutela il pagamento del credito allo scopo di limitare le conseguenze dannose del comportamento di controparte”.

La Corte d’Appello ha poi ribadito un principio importante in materia di onere della prova, precisando che allorquando il debitore eccepisce l’eccezione di inadempimento, spetta alla controparte dimostrare che l’inadempimento non sussiste secondo il normale regime probatorio in materia di onere della prova in materia contrattuale.

La Corte d’Appello di Sassari ha affermato, in accoglimento dell’eccezione sollevata dallo Studio, che “l’opposta non forniva alcuna prova circa l’esatto adempimento della specifica obbligazione assunta, ossia la fornitura di personale in regola con la normativa, nulla avendo dedotto o contestato in merito ai rilievi degli ispettori e dell’opponente”.

I Giudici di secondo grado hanno così confermato l’orientamento della suprema Corte di Cassazione in materia di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., secondo cui “anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento…..in tema di responsabilità contrattuale, l’exceptio non rite adimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., secondo comma, postula la proporzionalità in relazione all’inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede” (cfr Cass. Civ. n. 826/2015);

Si è poi affermato che “nel caso d’inadempimento a clausole particolari del contratto o ad obbligazioni accessorie, ove le une e le altre sia da considerarsi essenziali nell’economia complessiva del rapporto, e tali, comunque, per cui la loro violazione comporti un pregiudizio rilevante per la parte in favore della quale dovevano operare e, per altro verso, incida negativamente sul rapporto fiduciario inter partes, inducendo in quella lesa il ragionevole dubbio della probabile iterazione del comportamento illecito della controparte, per il che deve ritenersi che il principio stesso, alle considerate condizioni, possa trovare applicazione non solo nell’ipotesi d’integrale inadempimento dell’obbligazione principale ma anche nelle ipotesi di non rite adimpleti contractus (ex multis Cass. Civ. n. 2474/1999; Cass. Civ. n. 9192/2015; Cass. Civ. n. 11180/2019).

Gli avvocati dello Studio Legale Dedoni sono a disposizione per valutare ogni questione in merito agli obblighi derivanti dai contratti di appalto sia in capo al committente che in capo all’appaltatore.

L’avvocato Ivano Veroni collabora con lo studio Dedoni dall’anno 2011.
Durante l’esercizio della professione, l’Avvocato Veroni ha maturato specifiche competenze nel settore del Diritto del Lavoro e del Diritto Amministrativo.
E’ docente di diritto del lavoro per l’ANCI Sardegna e per l’IFEL.
Nell’anno 2022 ha ricoperto il ruolo di componente della Sottocommissione per la formazione in diritto del lavoro nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ed è relatore in materia di diritto del lavoro nei convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.