Diritto all’incasso e decorrenza del termine di prescrizione.
(Nota a Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n.823/2025, pubblicata il 18 agosto 2025)
Il diritto al rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali è soggetto a prescrizione decennale, la cui decorrenza non coincide con la mera scadenza formale del titolo, bensì con il momento in cui il risparmiatore ne acquisisce effettiva conoscenza. Solo da tale momento, infatti, egli è concretamente in grado di esercitare il proprio diritto, in conformità ai principi di trasparenza e di effettività della tutela.
È questo il principio affermato dal Giudice di Pace di Cagliari nella recente Sentenza n.823/2025, pubblicata il 18 agosto 2025, con la quale il Giudice ha riconosciuto il diritto al pagamento dei Buoni Fruttiferi Postali nonostante fossero già decorsi dieci anni dalla scadenza teorica dei titoli.
Buoni fruttiferi postali: il caso concreto
Lo Studio Legale Dedoni ha intrapreso un’azione giudiziaria nell’interesse di due risparmiatori al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento di tre Buoni Fruttiferi Postali a termine, emessi negli anni 2000 e 2001, con una durata di sette anni e dunque giunti a scadenza negli anni 2007 e 2008.
L’ente emittente, a fronte della richiesta di rimborso avanzata dai clienti, ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto, ritenendo che i titoli si fossero estinti rispettivamente negli anni 2017 e 2018.
A fondamento della domanda è stata innanzitutto contestata la presenza di vizi nella formazione dei titoli, i quali risultavano privi di elementi essenziali quali l’indicazione della scadenza effettiva, della serie di appartenenza e del tagliando prescritto dalla normativa di settore da apporsi sul retro, recante le condizioni economiche applicabili e la durata dell’investimento.
È stata altresì dedotta la violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza informativa gravanti sull’intermediario finanziario, in quanto al momento della sottoscrizione non venne consegnato al risparmiatore il foglio informativo analitico prescritto dalla normativa vigente, documento che avrebbe dovuto riportare in maniera dettagliata la disciplina contrattuale e le condizioni economiche del rapporto.
È stata pertanto contestata la decorrenza del termine prescrizionale, atteso che i risparmiatori non avevano avuto conoscenza effettiva della scadenza formale dei titoli.
La consapevolezza della scadenza, infatti, è maturata solo a seguito del rigetto della domanda di rimborso, per cui si è sostenuto che il dies a quo della prescrizione dovesse essere individuato non nel mero dato cronologico della scadenza formale, ma nel momento in cui i risparmiatori sono stati posti concretamente nella condizione di esercitare il proprio diritto, in ossequio al principio di effettività della tutela e di protezione del contraente debole.
La decisione del Giudice di Pace di Cagliari
All’esito dell’istruttoria, condotta mediante l’esame della documentazione contrattuale prodotta in giudizio, il Giudice di Pace di Cagliari ha integralmente condiviso la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni prospettate dallo Studio Legale.
Il Giudice ha accertato la sussistenza di vizi formali nella formazione dei Buoni Fruttiferi Postali, rilevando come essi fossero privi dell’indicazione della scadenza, della serie di appartenenza e del tagliando da apporre sul retro, prescritto dalla normativa vigente e riconosciuto la violazione degli obblighi informativi gravanti sull’ente emittente, il quale non aveva fornito alcuna prova di aver correttamente assolto a tali adempimenti.
Richiamando l’art. 2935 c.c., il Giudice ha sottolineato che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, precisando che «l’ignoranza della scadenza, quando derivante dalla violazione di un preciso obbligo informativo, non è un mero impedimento soggettivo, ma una conseguenza diretta di una causa giuridica imputabile al debitore, che sospende il decorso della prescrizione fino a quando il titolare non sia posto in condizione di conoscere il proprio diritto.».
In tale prospettiva, il dies a quo del termine decennale di prescrizione è stato individuato non nella scadenza formale dei titoli, ma nella comunicazione dell’istituto di credito con cui i risparmiatori sono stati per la prima volta resi edotti della serie di appartenenza e della relativa scadenza settennale dei Buoni.
Con sentenza definitiva, il Giudice di Pace di Cagliari ha quindi accolto integralmente la domanda, condannando l’ente convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di Euro 4.100,00, comprensiva della sorte capitale e del rendimento maturato alla data di scadenza dei titoli, oltre agli ulteriori interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e al rimborso integrale delle spese di lite.
Buoni fruttiferi postali: Conclusioni
La pronuncia in commento assume particolare rilievo in quanto ribadisce l’importanza di una corretta applicazione dei principi di trasparenza contrattuale e di effettività della tutela del risparmiatore.
La decisione offre, infatti, spunti di grande interesse in merito all’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, tema che continua a generare un ampio contenzioso giurisprudenziale anche alla luce delle numerose posizioni ancora aperte.
In tale contesto, appare evidente come la verifica delle singole situazioni richieda un’analisi puntuale e qualificata, volta ad accertare non solo il rispetto degli obblighi informativi gravanti sull’ente emittente, ma anche l’effettiva conoscenza da parte del risparmiatore delle condizioni economiche e della scadenza dei titoli sottoscritti.
Proprio per queste ragioni, è essenziale l’assistenza di un legale in grado di offrire una consulenza specializzata, con l’obiettivo di garantire la più ampia tutela dei diritti del risparmiatore.
Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.