Il Tribunale di Bari con la Sentenza n. 5006/2024, in riforma di una Sentenza del Giudice di Pace, ha condannato un automobilista ritenendo perfettamente visibile la postazione del controllo elettronico della velocità (Autovelox).
La normativa di riferimento
La normativa di riferimento è l’art. 142, comma 6 bis C.d.s., il quale dispone che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”, nonché l’art.3 e il capo 7.4 dell’allagato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 2017 “la visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento trattasi dei cartelli indicanti quale organo di polizia sta operando; dalla presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all’art. 177 del codice, anche su veicoli di serie” e infine l’art. 7.2 della circolare n. 300 del 21/07/2017 del Ministero dell’Interno, che prevede che le postazioni possano essere rese visibili alternativamente “grazia alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di veicoli di servizio con colori istituzionali (…) ovvero con l’utilizzo di un segnale di indicazione recante il simbolo dell’organo operante”.
Il caso concreto. Le modalità con cui l’autovelox può essere reso visibile.
Nel caso deciso dal Tribunale di Bari, il Comune appellante, difeso dallo Studio legale Dedoni, chiedeva – e otteneva – l’integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bari, il quale aveva ritenuto che la postazione non fosse ben visibile in quanto gli accorgimenti utilizzati dal Comune per renderla tale dovevano ritenersi, a suo giudizio, inidonei allo scopo.
In particolare, quanto all’automobile di servizio della polizia locale, parcheggiata oltre il margine della carreggiata, il Giudice di Pace aveva ritenuto che non fosse idonea perché “appare collocata ben al di là della banchina, del guard-rail e della porzione di piano sterrato posizionata su una zona erbosa, all’ombra di alberi di alto fusto, a notevole distanza dal margine destro della carreggiata della S.S. XY. Tale collocazione dell’autoveicolo palesemente eccentrica rispetto all’asse della carreggiata della S.S. XY e al piano viario ne frustrava la funzione”, e, quanto al segnale riportante il simbolo dell’organo di polizia operante, che non fosse idoneo in quanto “risulta collocato esternamente alla carreggiata, oltre la banchina, oltre il guard-rail e addirittura oltre anche la parte asfaltata della sede stradale”.
Il Comune, difeso dallo Studio Dedoni, presentava ricorso in appello al Tribunale di Bari evidenziando che l’art. 7.2 comma 3 della circolare n. 300 del 21/07/2017 del Ministero dell’Interno, prevede che le postazioni possano alternativamente essere rese visibili “grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di veicoli di servizio con colori istituzionali (…) ovvero con l’utilizzo di un segnale di indicazione recante il simbolo dell’organo operante”, e il decreto del MIT sopra citato precisa che tali strumenti possono essere utilizzati anche congiuntamente.
Nel caso esaminato non solo era presente l’auto della polizia, perfettamente visibile dalla carreggiata, ma era anche presente “un segnale di indicazione recante il simbolo dell’organo operante”.
Non si comprendeva, pertanto, come il Giudice potesse aver ritenuto non ben visibile la postazione.
In sostanza, non devono essere presenti tutti gli elementi previsti dalle citate norme per garantire la visibilità della postazione, ma è sufficiente che ve ne sia anche una soltanto, e nel caso esaminato ve n’erano due (auto di servizio della Polizia e cartello stradale indicante il simbolo della Polizia).
Nel corso del Giudizio d’appello, l’Avvocato dell’automobilista, invece, sosteneva che, come stabilito dal Giudice di Pace in primo grado, la collocazione, sia del cartello che dell’auto di servizio, fosse pericolosa, in quanto, a suo dire “l’utente della strada non può essere tenuto, durante la circolazione a monitorare gli spazi esterni alla carreggiata”.
Il Giudice di Pace aveva infatti ritenuto che nessuna delle due modalità adottate dalla Polizia Municipale fosse idonea allo scopo in quanto, a suo giudizio, troppo lontane dalla carreggiata.
In realtà la collocazione dei cartelli stradali, tra cui quello indicante l’organo di polizia operante, utilizzati dal Comune, rispettavano pienamente le distanze prescritte dalla relativa normativa (art. 81 comma 2 d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495), mentre una distanza inferiore o un cartello stradale collocato internamente alla carreggiata sarebbe stato pericoloso per la circolazione, oltre che non prevista dalla normativa.
Le conclusioni del Tribunale di Bari.
Il Giudice del Tribunale di Bari ha ritenuto l’appello fondato, evidenziando che, affinché la postazione sia ben visibile “le tre distinte modalità previste dal decreto ministeriale come idonee a dare visibilità alla postazione sono espressamente previste come fra loro alternative e solo eventualmente da usare in via congiunta. Ne segue che una volta che una delle tre modalità sia stata soddisfatta, come è avvenuto nel caso di specie, tanto basta a garantire la visibilità della postazione e quindi la regolarità della rilevazione”.
Peraltro, come ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie, entrambe le modalità adoperate per garantire la visibilità della postazione fossero certamente idonee al loro scopo: il cartello è stato ritenuto “regolarmente collocato nei pressi della postazione di rilevazione, esattamente sul guard-rail delimitante il lato destro della carreggiata, e quindi in modo del tutto appropriato”.
Quanto all’auto di servizio della Polizia, il Giudice, pur evidenziando che la sola collocazione regolare del cartello sarebbe bastata ad assicurare la visibilità dell’autovelox al fine della regolarità della sanzione, ha specificato che “così come emerge in modo lapalissiano dalle fotografie in atti, anche l’autovettura di servizio –seppure collocata in un terreno limitrofo per ovvi motivi di sicurezza degli utenti della strada- fosse anch’essa comunque ben visibile secondo le previsioni di legge”.
Infine, per quanto riguarda, nello specifico, la distanza del cartello stradale dalla carreggiata, il Giudice di secondo grado ha ritenuto che “la diversa collocazione del cartello pretesa dal primo giudice (che forse intendeva dire che dovesse essere apposto all’interno del guard-rail) non è prevista da alcuna norma ed anzi avrebbe posto in pericolo la sicurezza stradale”.
Pertanto, la visibilità della postazione di controllo elettronico della velocità è garantita nel momento in cui anche una sola delle tre modalità previste alternativamente dalla normativa (presenza di personale in uniforme o impiego di veicoli di servizio con colori istituzionali o segnale di indicazione recante il simbolo dell’organo operante) sia soddisfatta e la modalità utilizzata per garantire la visibilità della postazione è idonea al suo scopo nel momento in cui quest’ultima (cartello o auto della polizia o altra modalità) sia, a sua volta, ben visibile, nel rispetto della normativa vigente e della sicurezza stradale.
Gli avvocati dello Studio Dedoni sono a disposizione per l’analisi e la consulenza in merito a ciascuna singola problematica.
Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cagliari nel settembre del 2018 con tesi in diritto privato della Pubblica Amministrazione “La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione”.
Da gennaio 2022 ha iniziato a collaborare con lo studio legale Dedoni, ove sta approfondendo le sue conoscenze in materia di Diritto Civile e di Diritto del Lavoro.