Associazione in partecipazione: la prova concreta della subordinazione al datore di lavoro spetta al lavoratore. Sentenza n. 212/2018 Corte D’Appello di Cagliari

La sentenza dei Giudici dell’Appello di Cagliari segna un interessante approdo sul tema ancora discusso dell’inquadramento del contratto di associazione in partecipazione e degli elementi distintivi dal lavoro subordinato. In primo luogo è stato osservato che, non è rilevante affermare genericamente che la prestazione di lavoro, nel passaggio alla regolamentazione con contratto di associazione in partecipazione, sia continuata con modalità non modificate. Secondo il Collegio “Quel che conta, in un tipo contrattuale che presenta numerosi tratti comuni al rapporto di subordinazione, è la prova concreta dell’esistenza dell’assoggettamento vero e proprio al potere gerarchico del datore di lavoro, (…) e l’onere di dimostrare ciò incombe sull’attore”. In secondo luogo, con riferimento agli elementi che contraddistinguono il contratto di associazione in partecipazione, qualora sia contestata l’inesistenza della partecipazione al rischio d’impresa, la Corte ha osservato che “Il motivo che l’appellante deduce, però, non dimostra che il rischio d’impresa fosse totalmente escluso, ma solo una limitazione dello stesso. Esso infatti continuava ad essere presente e consisteva essenzialmente nella possibilità che dall’attività non derivassero utili, in parte o del tutto, rischio che gravava riassociato quanto sull’associante”. L’esclusione del lavoratore dal rischio d’impresa per ciò solo non configura l’esistenza di una prestazione subordinata ma impone di valutare in concreto se l’esenzione dalle perdite d’esercizio, possa essere surrogata in altre forme riconducibili comunque al rischio d’impresa. In ultimo in merito alla pretesa violazione dell’obbligo di rendiconto, quale elemento caratteristico del contratto di associazione in partecipazione, ha rilevato che “Se effettivamente non è stato effettuato un rendiconto in senso tecnico, perciò, si tratta comunque di un inadempimento contrattuale dotato di appositi rimedi, non in grado di snaturare il rapporto di associazione in partecipazione e di farne derivare un giudizio di simulazione”. Pertanto il Collegio associando questo agli altri elementi ha evidenziato l’insussistenza di argomenti fondanti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e al contrario ha confermato che tra il lavoratore e la società era intercorso un rapporto di associazione in partecipazione, rigettando l’appello proposto dal lavoratore e confermando la sentenza di primo grado.

Sentenza n. 212/2018 Corte D’Appello di Cagliari

Avv. Danila Furnari mail: danila.furnari@studiolegalededoni.it

Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia. L’Avvocato Danila Furnari dal 2018 collabora presso lo studio legale Andrea Dedoni ove sta maturando le sue conoscenze in materia di Diritto del Lavoro.