Durante la fase di colloquio di lavoro il “potenziale” datore può richiedere informazioni e documentazione, ma sussistono rilevanti limiti a tutela della riservatezza dell’aspirante dipendente.
L’articolo 8 della legge 300/1970 vieta espressamente, sia in fase di assunzione che nel corso del rapporto lavorativo, «di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore» e questo vale anche per ogni fatto non rilevante «ai fini della valutazione professionale del lavoratore».
Dalla normativa emerge l’assoluta illegittimità di domande:
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sull’eventuale appartenenza a un partito politico o a una confessione religiosa;
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sull’adesione ad un’organizzazione sindacale o all’intenzione di aderire una volta instaurato il rapporto di lavoro;
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sulla sfera personale del lavoratore, volte ad indagare sull’orientamento sessuale, la nazionalità, la situazione familiare o i progetti futuri del candidato e, in tal senso, non c’è dubbio che sia assolutamente vietata la richiesta dello stato di famiglia.
Il divieto di richieste legate alla sfera personale può essere derogato nel caso in cui ci sia un’attinenza, o una necessità, con l’instaurazione del rapporto di lavoro. Ad esempio, la richiesta sul possesso della patente di guida può inquadrarsi nell’ambito delle informazioni strettamente personali, ma la richiesta è legittima quando l’utilizzo di un veicolo sia necessario al futuro svolgimento delle mansioni. É legittimo sottoporre il soggetto a test attitudinali a condizione che siano effettuate tramite professionisti qualificati ed esclusivamente se sia richiesta dalla particolare natura delle mansioni. Lo stesso vale per qualsiasi informazione sui titoli di studio acquisiti dal candidato e sulle pregresse esperienze lavorative.
Il possibile datore di lavoro deve fare particolare attenzione alla predisposizione delle domande e alla strutturazione del colloquio, in quanto oltre alle sanzioni in cui può incorrere in forza della violazione della privacy, si aggiunge la possibile violazione delle norme antidiscriminatorie per alcune delle ipotesi sopra citate, nell’ambito delle quali, l’articolo 27 del Dlgs 198/2006 stabilisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro.
Dott.ssa Valentina Demontis
L’Avvocato Andrea Dedoni, è nato a Carbonia il 30 Settembre 1964 ed è iscritto all’albo degli Avvocati della provincia di Cagliari dal 1997.
E’ il titolare dello studio legale Dedoni , coordina, organizza e supervisiona il lavoro di tutti i collaboratori dello studio .
Le competenze dell’Avvocato Dedoni sono il Diritto del Lavoro, il Diritto Civile ed il Diritto Fallimentare. Vanta un’esperienza trentennale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel contenzioso nel lavoro: è socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani e dell’Associazione Giuslavoristi Sardi.