Assegno di divorzio: i nuovi parametri di liquidazione dettati dalla Cassazione a Sezioni Unite, sarà la volta buona?

Per oltre un ventennio è invalso nel nostro ordinamento l’orientamento che affermava il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno di divorzio. Il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, tali da consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. S.U. n. 11490/90).

I Giudici di legittimità, in prima battuta, con la Sentenza n. 11504/2017, avevano ritenuto di dover modificare il presupposto per la concessione dell’assegno, non più ancorato al tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, enucleando il principio secondo cui il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, è la non autosufficienza economica del medesimo. Solo all’esito positivo dell’accertamento di tale presupposto potrà essere effettuata la valutazione comparativa delle rispettive posizioni economiche dei coniugi funzionale alla determinazione dell’ammontare dell’assegno.

Tuttavia i suddetti parametri, tenore di vita e autosufficienza economica si sono esposti al rischio dell’eccessiva astrattezza con conseguente mancanza di quel necessario collegamento con l’effettivo rapporto matrimoniale vissuto dai coniugi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287 dell’ 11 luglio 2018, risolvono il contrasto giurisprudenziale, ritenendo di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio per lasciare spazio ad un’interpretazione dell’art. 5, comma 6, L. 898/70, più coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, pertanto, si devono valutare diversi fattori, tra cui il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune. Secondo le Sezioni Unite infatti “lo scioglimento del vincolo matrimoniale incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità della vita familiare”. In questa ottica, prosegue la Corte “l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”.

In conclusione il nuovo criterio composito indicato dalla Suprema Corte, in materia di assegno di divorzio, considera l’effettivo contributo di ciascuno dei coniugi alla costituzione del patrimonio familiare e si fonda sui principi costituzionali della solidarietà e pari dignità che permeano l’unione matrimoniale anche dopo la cessazione.

Cassazione Civile sez. Unite Sentenza 11/07/2018, n. 18287

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Durante l’esercizio della professione ha maturato specifiche competenze in materia di Diritto Civile e specificamente in materia di Diritto di Famiglia e Risarcimento del danno da sinistro stradale e da colpa medica. L’Avvocato Danila Furnari ha recentemente iniziato la sua collaborazione presso lo studio legale Dedoni ove sta approfondendo le sue conoscenze anche in materia di Diritto del Lavoro.