La previdenza è il complesso delle attività dirette ad assicurare ai lavoratori la possibilità di provvedere a particolari situazioni (infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria) e di fornirgli i mezzi adeguati alle proprie esigenze al termine della vita lavorativa (pensioni di anzianità o vecchiaia).

Interessante Ordinanza della Suprema Corte, la quale ricostruisce la natura giuridica dell’indennità
per ferie non godute anche ai fini contributivi previdenziali. In particolare, la Corte, pur ribadendo la
natura risarcitoria dell’indennità per ferie non godute, con diretta conseguenza sul termine
prescrizionale che è decennale ex art. 2935 c.c. e non quinquennale ex art. 2948 c.c. come avviene
per altri istituti retributivi, ha precisato che, ai fini contributivi e previdenziali, essa mantiene,
comunque una natura retributiva, in ragione del fatto che permane il carattere della corrispettività
rispetto alla prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore. Occorre però precisare che resta invariato
il generale termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali, in quanto soggiacente a disciplina normativa diversa, ovvero la L. n. 335/1995.

Nello specifico, si possono identificare tre principali argomenti in cui si articola la previdenza sociale:

L’assenteismo è una delle cause, che possono determinare il licenziamento per giusta causa.

Lo Studio Legale Dedoni mette in atto una serie di azioni dirette alla tutela del lavoratore e dei familiari a suo carico, dai rischi derivanti la perdita della sua capacità lavorativa a causa di eventi naturali o connessi al lavoro prestato. Tali eventi, che comportano l’interruzione dell’attività lavorativa, possono avere carattere temporaneo, nel caso di malattia o infortunio, o carattere permanente nel caso dalla morte del lavoratore. Nell’ultimo caso, la tutela si manifesta con l’erogazione di una rendita ai familiari a carico del lavoratore deceduto.
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La normativa italiana prevede il diritto per i lavoratori di disporre di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di invalidità, di vecchiaia o di disoccupazione involontaria. Inoltre ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Tra le altre forme di tutela ai lavoratori rientrano l’insieme delle prestazioni dovute per la maternità. Nello specifico, la legge tutela la madre lavoratrice nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino. La legge vieta alla lavoratrice di svolgere lavori ritenuti pericolosi e notturni, dall’inizio della gravidanza, fino al settimo mese di età del figlio, e prevede l’obbligo di astensione dal lavoro a partire da due mesi prima della data ipotizzata del parto fino a tre mesi dopo con diritto all’80% della retribuzione (congedo di maternità).

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