Il Licenziamento
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Il licenziamento indica l’atto con il quale il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro.
L’art. 2119 del codice civile definisce in modo generico come giusta causa di licenziamento il verificarsi di “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il recesso per giusta causa prevede il verificarsi di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente”.
Nel caso dei contratti a tempo indeterminato, al lavoratore dipendente che recede per giusta causa compete un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, avviene in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore dipendente e prevede l’obbligo di preavviso; mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si riferisce ai motivi legati all’attività produttiva, all’ organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3 Norme sui licenziamenti individuali, Legge 604/1966).
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore dipendente, indicando in maniera specifica i motivi che lo hanno determinato.
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