Irrevocabilità dell’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato.

L’ammissione al patrocinio a spese dello stato disposto con decreto del Giudice delegato ai fallimenti, è irrevocabile e non suscettibile di essere posto in discussione dal Giudice del Procedimento in cui il fallimento è costituito.

Questo il principio espresso dal Tribunale Civile di Cagliari con la recente Sentenza n.1972/2026, pubblicata in data 31 luglio 2026.

Irrevocabilità dell’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato: il caso concreto.

Lo Studio Dedoni su incarico del Curatore di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari ha proposto opposizione ex art.170 del D.P.R. n.115/2002 avverso il decreto emesso in data 11 luglio 2025 dal Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con la quale è stata revocata retroattivamente l’ammissione provvisoria del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, a suo tempo disposta con decreto del Giudice delegato ai sensi dell’art.144 del D.P.R. 115/2002.

L’opposizione è stata proposta nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l’annullamento del decreto di revoca all’ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, in modo da consentire la liquidazione dei compensi al legale della procedura per l’attività difensiva svolta in favore del Fallimento e a carico dello Stato.

Nell’interesse del Fallimento sono state sollevate eccezioni di diritto, inerenti alla errata applicazione della normativa in materia di spese di giustizia, ed eccezioni di merito contestando l’apparente, generica e contradditoria motivazione del provvedimento di revoca e l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della revoca del provvedimento.

L’accertamento di fatto e la decisione del Tribunale di Cagliari.

Il Tribunale Civile di Cagliari ha accolto la domanda formulata dal Fallimento, condividendo le ragioni poste a suo fondamento.

Preliminarmente, è stata accolta l’eccezione di diritto avendo il Tribunale precisato che l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nelle ipotesi previste dall’art.144 del D.P.R. 115/2002, ovvero in caso di ammissione in forza del decreto del Giudice delegato ai Fallimenti, opera ex lege sul presupposto dell’attestazione da parte del Giudice delegato dell’assenza di fondi sufficienti alla copertura delle relative spese.

Il Tribunale ha affermato che “detta ammissione, essendo definitiva, non è suscettibile di poter essere in seguito posta in discussione (come nel caso in esame, sul presupposto della mala fede o della colpa grave) dal Giudice del procedimento in cui il fallimento è costituito, stante appunto la natura speciale della disciplina fallimentare e l’avvenuta preventiva verifica giudiziale della sussistenza delle relative condizioni da parte del Giudice Delegato competente”.

Nel merito, il Tribunale ha peraltro chiarito che non sussistono i presupposti per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio anche ai sensi dell’art.136, comma 2, del D.P.R. 115/2002.

Ai fini della revoca non è infatti sufficiente la mera soccombenza, ma è necessario un quid pluris rappresentato dall’aver agito in mala fede o con colpa grave e, nel caso concreto, non era stato ravvisato e sufficientemente indicato.

Il Tribunale ha rilevato che la motivazione del decreto “risulta essere effettivamente generica ed indeterminata”, con un mero richiamo alle difese svolte, senza che sia in alcun modo esplicitato in che cosa sia concretamente consistita la mala fede o colpa grave nell’esercizio delle proprie difese.

Motivazione ritenuta dal Tribunale del tutto insufficiente a fondare un provvedimento di revoca poiché essa non può risolversi in un mero richiamo alla decisione negativa sul merito, né in una motivazione meramente apparente, dovendosi invece basarsi su precisi e puntuali elementi in fatto e in diritto tali da consentire l’accertamento della mala fede o colpa grave.

All’esito del giudizio, il Tribunale di Cagliari ha pertanto accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca dell’ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, senza disporre sulle spese di lite.

La sentenza assume particolare rilievo per la procedura concorsuale, in quanto consente di preservare le limitate risorse disponibili nell’interesse della massa dei creditori.

La conferma dell’ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, infatti, consente al difensore della procedura di ottenere la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta a carico dell’Erario, evitando che i relativi oneri debbano essere sopportati dalla massa fallimentare e, conseguentemente, incidano sulle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori.

Lo Studio Legale Dedoni è a disposizione per ogni consulenza e gestione del caso concreto.

Avvocato Marcello Ibba

Nato a Cagliari il 14 novembre 1973, è iscritto all’Albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 24 ottobre 2005 e collabora con lo Studio Legale Dedoni sin dal 2002.